{"id":15441,"date":"2019-03-08T23:00:00","date_gmt":"2019-03-08T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/aaroiemac.cloud\/notizie\/?p=15441"},"modified":"2019-03-08T23:00:00","modified_gmt":"2019-03-08T22:00:00","slug":"pensioni-dallinps-chiarimenti-sul-riscatto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=15441","title":{"rendered":"Pensioni: dall\u00b4INPS chiarimenti sul riscatto"},"content":{"rendered":"<p>Nelle more del completamento del previsto iter parlamentare per la sua trasformazione in legge il &ldquo;decretone &rdquo; che, approvato dal Consiglio dei Ministri a fine Gennaio (28 Gennaio), contiene le due importanti proposte indicate dal Governo, quota 100 (Lega) e Reddito di Cittadinanza (Cinque Stelle) l&rsquo;Inps procede con messaggi e circolari a chiarire alcuni aspetti contenuti nel disposto legislativo. L&rsquo;ultimo intervento &egrave; stato prodotto con la circolare n. 36 del 5 Marzo con cui l&rsquo;Istituto Previdenziale fornisce indicazioni per l&rsquo;applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell&rsquo;onere di riscatto dei periodi di studio universitari. L&rsquo;Inps ricorda, preliminarmente, che il provvedimento ha introdotto all&rsquo;articolo 20, commi da 1 a 5, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione ed ha previsto una diversa modalit&agrave; di calcolo dell&rsquo;onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di et&agrave;.<\/p>\n<p>I nuovi istituti introdotti si aggiungono a quelli gi&agrave; previsti dalla disciplina vigente. La facolt&agrave; del riscatto di cui all&rsquo;articolo 20, afferma l&rsquo;Inps, &egrave; riconosciuta in favore degli iscritti all&rsquo;assicurazione generale obbligatoria per l&rsquo;invalidit&agrave;, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonch&eacute; alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all&rsquo;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianit&agrave; contributiva al 31 dicembre 1995 e non gi&agrave; titolari di pensione. Pertanto, viene sottolineato, che per la condizione dell&rsquo;esercizio della facolt&agrave; di riscatto in argomento &egrave; necessaria l&rsquo;iscrizione dell&rsquo;interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. E che tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui &egrave; esercitata la facolt&agrave; di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima. &Egrave; richiesto, inoltre, che l&rsquo;interessato non sia titolare di anzianit&agrave; contributiva al 31 dicembre 1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianit&agrave; contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1&deg; gennaio 1996. Viene, inoltre, sottolineato che a tal fine, si avr&agrave; riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1&deg; gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria comprese, anche, le Casse per i liberi professionisti.<\/p>\n<p>L&rsquo;eventuale acquisizione di anzianit&agrave; assicurativa anteriore al 1&deg; gennaio 1996 determina l&rsquo;annullamento d&rsquo;ufficio del riscatto gi&agrave; effettuato, con restituzione dell&rsquo;onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi. Ulteriore condizione, restrittiva, per l&rsquo;accesso alla facolt&agrave; in esame &egrave; che il beneficiario non sia gi&agrave; titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. Il periodo scoperto di contribuzione pu&ograve; essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell&rsquo;ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione. Escluse, afferma l&rsquo;Inps, le Casse per i liberi professionisti creando, di fatto, una evidente disparit&agrave; a quanto dichiarato in precedenza ed anche successivamente.<\/p>\n<p>Infatti l&rsquo;Istituto previdenziale afferma che il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui &egrave; diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria comprese le Casse per i liberi professionisti. Infine, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo e i periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019, di entrata in vigore del decreto in esame. L&rsquo;anzianit&agrave; contributiva acquisita per effetto del riscatto &egrave; utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura. In considerazione delle condizioni richieste per l&rsquo;esercizio della prevista facolt&agrave; i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il &ldquo;sistema contributivo&rdquo;. L&rsquo;onere versato &egrave; detraibile dall&rsquo;imposta lorda nella misura del 50 %, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell&rsquo;anno di sostenimento e in quelli successivi. L&rsquo;onere di riscatto pu&ograve; essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.<\/p>\n<p>La rateizzazione dell&rsquo;onere non pu&ograve; essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta. La presentazione della domanda di riscatto &egrave; limitata al triennio 2019 &ndash; 2021. Per quanto attiene il riscatto dei corsi universitari e di studio viene sottolineato dall&rsquo;Inps il limite al compimento dei 45 anni di cui, per&ograve;, il Governo ha gi&agrave; anticipato la sua eliminazione. L&acute;onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, ricordiamo, &egrave; costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare di 5.200 euro. <br \/>La disposizione introdotta dal decreto si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dall&rsquo;entrata in vigore del decreto-legge in esame. In ogni caso, non &egrave; ammesso che il riscatto gi&agrave; determinato in base a una delle modalit&agrave; precedenti, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalit&agrave; alternativa. ci&ograve; sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, &egrave; sottratto alla disponibilit&agrave; dello stesso.<\/p>\n<p>Per maggiore chiarezza, l&rsquo;Inps specifica che:<br \/> &#8211; se il riscatto del corso di studi &egrave; gi&agrave; definito con l&rsquo;integrale pagamento dell&rsquo;onere dovuto, non si pu&ograve; chiedere la rideterminazione dell&rsquo;onere in base ad una modalit&agrave; alternativa;<br \/> &#8211; se &egrave; iniziato il pagamento rateale, si potr&agrave; interrompere lo stesso, ottenere l&rsquo;accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come gi&agrave; determinato e presentare &#8211; per il periodo del corso di studi residuo &#8211; nuova domanda di riscatto il cui onere potr&agrave; essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;<br \/> &#8211; se il riscatto non si &egrave; ancora perfezionato con l&rsquo;accettazione dell&rsquo;onere si potr&agrave; ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell&rsquo;onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.<\/p>\n<p>Risolto, infine, il dubbio che riguardava coloro che avevano studiato a cavallo del 1995. Nel caso di chi abbia studiato, ad esempio dal 1994 al 1997, potr&agrave; riscattare in modo agevolato unicamente i periodi collocati a partire dal 1&deg; gennaio 1996. I restanti periodi potranno essere riscattati con il tradizionale metodo a percentuale proprio dei periodi di competenza del metodo di calcolo contributivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Claudio<\/em> <em>Testuzza<br \/>Esperto in materia previdenziale<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&acute;approfondimento del Dr Testuzza, esperto in materia previdenziale, sulla Circolare INPS n. 36 del 5 Marzo sull&rsquo;applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell&rsquo;onere di riscatto dei periodi di studio universitari.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":39501,"featured_media":15442,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[1,75,30,498],"tags":[534],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15441"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/39501"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=15441"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15441\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/15442"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=15441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=15441"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=15441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}