{"id":20164,"date":"2020-11-25T10:32:22","date_gmt":"2020-11-25T09:32:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=20164"},"modified":"2020-11-28T16:07:55","modified_gmt":"2020-11-28T15:07:55","slug":"richiesta-dati-patrimoniali-ai-dirigenti-illegittima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=20164","title":{"rendered":"Richiesta Dati Patrimoniali ai dirigenti? Illegittima!"},"content":{"rendered":"\n<p>Dopo aver concesso la sospensiva, il TAR Lazio si \u00e8 pronunciato nel merito sancendo definitivamente come illegittima la richiesta da parte delle Amministrazioni dei dati patrimoniali dei Dirigenti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00c8 stato accolto il ricorso promosso dalla Cosmed e contro il quale si erano costituiti sia L\u2019ANAC che la Presidenza del Consiglio.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dichiarata illegittima non solo la delibera della Asl in questione, ma anche il regolamento nazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto la sentenza ha valenza nazionale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nel Servizio sanitario nazionale solo il Direttore Generale, il Direttore Sanitario d\u2019Azienda e il Direttore Amministrativo sono tenuti a comunicare i dati patrimoniali mentre tutti gli altri dirigenti, compresi i capi dipartimento e i direttori di struttura complessa, non sono tenuti a farlo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle altre Amministrazioni solo i Dirigenti di prima fascia e quanti vengono nominati discrezionalmente dall\u2019organo politico sono tenuti a questo adempimento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Accolti tutti i rilievi della Cosmed ed in particolare come si evince dalla sentenza:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; eccesso di potere per illogicit\u00e0 ed irragionevolezza,&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; impropria assimilazione della dirigenza sanitaria alla dirigenza statale,&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta Europea in materia di tutela dei dati personali e dei diritti fondamentali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva l\u2019interpretazione dell\u2019ANAC \u00e8 stata giudica contraria ai principi di proporzionalit\u00e0, pertinenza, non eccedenza e finalit\u00e0 dei trattamenti dei dati personali sia per la natura dei dati richiesti che per le modalit\u00e0 di diffusione. Venivano infatti messi in rete dati sensibili a disposizione di chiunque con dettagli potenzialmente utili solo ai male intenzionati.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si conclude questa vicenda che ha sottratto inutili energie alle strutture pubbliche sperando che i successivi regolamenti da emanare ne tengano debitamente conto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Deve pertanto cessare qualunque richiesta in tal senso, anche se pur dopo la sospensiva qualche Amministrazione ha perseverato nel richiedere questi dati sensibili.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Restano pubblicabili sono i dati curriculari e le retribuzioni derivanti dalle retribuzioni percepite nell\u2019ambito del rapporto di lavoro, dati peraltro nella disponibilit\u00e0 automatica dell\u2019Amministrazione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Riteniamo di aver contribuito a eliminare un adempimento inutile, che sottraeva tempo e risorse umane all\u2019attivit\u00e0 lavorativa e alle strutture amministrative. Un piccolo contributo per una maggiore serenit\u00e0 dei dirigenti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.confederazionecosmed.it\/docs\/ad62461f0d708b4d5f96310ade27b0197cc62576.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>LEGGI LA SENTENZA<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo aver concesso la sospensiva, il TAR Lazio si \u00e8 pronunciato nel merito sancendo definitivamente come illegittima la richiesta da parte delle Amministrazioni dei dati patrimoniali dei Dirigenti.\u00a0\u00c8 stato accolto il ricorso promosso dalla Cosmed e contro il quale si erano costituiti sia L\u2019ANAC che la Presidenza del Consiglio.<\/p>\n","protected":false},"author":35358,"featured_media":20166,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[644,62],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20164"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/35358"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20164"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20164\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20241,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20164\/revisions\/20241"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20166"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}