{"id":26470,"date":"2022-02-14T12:26:52","date_gmt":"2022-02-14T11:26:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=26470"},"modified":"2022-02-14T12:35:51","modified_gmt":"2022-02-14T11:35:51","slug":"no-allutilizzo-dellar-per-turni-in-pronto-soccorso-altre-unita-operative-o-guardia-interdivisionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=26470","title":{"rendered":"NO all\u2019utilizzo dell\u2019AR per turni in PS, altre Unit\u00e0 Operative, Guardia interdivisionale"},"content":{"rendered":"\n<p>Il documento inviato dal Dr Marco Chiarello, Presidente AAROI-EMAC Marche, ai DIRETTORI SANITARI DELLE AZIENDE MARCHE NORD \u2013 INRCA &#8211; TORRETTE e AI DIRETTORI SANITARI DI ASUR E DELLE AREE VASTE.<\/p>\n\n\n\n<p>Da qualche mese, in concomitanza con le carenze di professionisti specialisti in varie discipline, alcune amministrazioni sanitarie regionali e le loro direzioni sanitarie propongono ai vari dirigenti medici l\u2019effettuazione di turni di lavoro in Unit\u00e0 Operative diverse da quella di appartenenza, anticipando anche con telefonate improprie l\u2019emissione di \u201cordini di servizio\u201d verbali e, solo in seguito, scritti.<\/p>\n\n\n\n<p>Precisando che il cosiddetto \u201cordine di servizio\u201d non \u00e8 contemplato come istituto nell\u2019ambito delle regole dettate dai CC.CC.NN.LL (dal 1996 ad\u00a0oggi) della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria,\u00a0resta applicabile in comprovate situazioni di emergenza, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali al riguardo,\u00a0il solo Istituto della Mobilit\u00e0 d\u2019urgenza, la quale &#8220;<em>ferma restando la necessit\u00e0 di assicurare in via prioritaria la funzionalit\u00e0 della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non pu\u00f2 superare il limite massimo di un mese nell\u2019anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata<\/em>&#8221; (rif.\u00a0Art. 16 CCNL 10.2.2004 mai disapplicato), e comunque fermo restando il dovuto rispetto di quanto normato dall&#8217;Art. 11 (Il contratto individuale di lavoro) del vigente CCNL, il quale al c. 2 prevede\u00a0<em>&#8220;la forma scritta&#8221;\u00a0<\/em>dove\u00a0<em>&#8220;devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:<br>a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) area e disciplina o profilo di appartenenza; f) sede e unit\u00e0 operativa dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questo Istituto presenta regole ben precise in merito alla sua applicazione ed alla sua reiterazione, dovendosi applicare al medesimo dirigente, previa comunicazione per tempo in forma scritta, per soli 30 giorni nell\u2019arco dell\u2019anno solare di riferimento e potendosi reiterare per un periodo maggiore solo con il consenso del dirigente medesimo (CCNL 10\/4\/2004).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PER L\u2019ANESTESISTA RIANIMATORE NON E\u2019 CORRETTO IPOTIZZARE E TANTOMENO REALIZZARE UNA MOBILITA\u2019 DI URGENZA (ORDINE DI SERVIZIO) AL DI FUORI DELLA DISCIPLINA DI APPARTENENZA!<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>INFATTI:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>L\u2019effettuazione di turni in Unit\u00e0 Operative diverse da quella di appartenenza pu\u00f2 avvenire solamente utilizzando specialit\u00e0 che riconoscono nella equipollenza l\u2019idoneit\u00e0 professionale adeguata per svolgere tali turni (Decreto Ministeriale 1998 \u2013 tabella equipollenze per valutazione e verifica dei titoli di carriera e tabella per verifica e valutazione delle specializzazioni).<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Al contrario, l&#8217;Anestesia e Rianimazione non \u00e8 dotata di alcuna equipollenza con nessuna altra specialit\u00e0 e non pu\u00f2 consentire all\u2019Anestesista Rianimatore di essere impiegato in turni di Pronto Soccorso o di altre Unit\u00e0 Operative quali, ad esempio, la Medicina interna o l&#8217;infettivologia, n\u00e9 tanto meno il 118.<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\" start=\"2\"><li>Non solo, i criteri di massima sulla organizzazione del servizio di guardia definiti dall\u2019accordo FIASO del 2\/4\/1970 (Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere) stabilivano all\u2019art. 15 che il servizio di guardia interdivisionale, accettazione e di pronto soccorso deve essere garantito \u201cda organici autonomi in tutti gli ospedali generali regionali e provinciali. Negli ospedali di zona il servizio pu\u00f2 essere effettuato da personale medico appartenente alle divisioni ed ai servizi di diagnosi e cura, con esclusione dei medici addetti al laboratorio, alla radiologia ed al servizio di anestesia\u201d.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Tale principio ha poi trovato testuale conferma nell\u2019articolo 67 dell\u2019accordo FIASO 23\/6\/1974 e non ha subito modifiche n\u00e9 nel successivo accordo FIASO 16\/2\/1979.<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\" start=\"3\"><li>I CC.CC.NN.LL., a partire da quello del 5\/12\/1996, proseguendo per quello del 3\/11\/2005 e per finire a quello tutt\u2019ora vigente del 19\/12\/2019, stabiliscono regole ben precise in merito alla necessit\u00e0 di organizzare il lavoro nelle singole UU.OO. attraverso dotazioni organiche proprie e, pertanto, relative alle singole specialit\u00e0.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><em>CCNL 3\/11\/2005, articolo 16, comma 1, lettera b);<\/em><br><em>CCNL 3\/11\/2005, articolo 16, comma 4, che rimanda all\u2019allegato 2 del medesimo contratto CCNL 19\/12\/2019, art. 24, comma 9; art. 26, comma 4: allegato 2 del CCNL 3\/11\/2005.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Gli articoli citati sostanziano l\u2019evidenza che le UU.OO. di degenza e di servizio, attraverso i propri organici, debbano garantire la continuit\u00e0 assistenziale almeno per le 12 ore diurne; alcune di esse, tra cui Pronto Soccorso \u2013 Rianimazione e Terapia Intensiva (\u2026 allegato 2 citato), anche per 24 ore, ovviamente con guardia PROPRIA!.<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\" start=\"4\"><li>Va inoltre sottolineato con rigore come l\u2019U.O. di Anestesia e Rianimazione, per le motivazioni suddette e per il contenuto del punto 3 della presente, abbia l\u2019obbligo di garantire la continuit\u00e0 assistenziale H\/24 sia in ambito rianimatorio che in quello ostetrico-punto nascita. E\u2019, quindi, titolare almeno di DOPPIA guardia attiva (anche pi\u00f9 di due, in riferimento ad ospedali di grandi dimensioni) a garanzia della risposta al Paziente critico.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>La carenza di Anestesisti Rianimatori, complessivamente corrispondente a 38 colleghi nella regione Marche, ancor prima della emergenza legata alla Pandemia, ha determinato l\u2019applicazione dell\u2019Istituto contrattuale dell\u2019attivit\u00e0 aggiuntiva, Istituto con caratteristica di base volontaria, potendosi garantire l\u2019effettuazione di circa 11.400 turni \/ anno, con carico di lavoro incrementato. Con il subentro della Pandemia, si \u00e8 esacerbato il carico di lavoro degli Anestesisti Rianimatori i quali hanno garantito la copertura assistenziale dei Posti Letto di Rianimazione e Terapia Intensiva incrementati in ragione delle necessit\u00e0 rianimatorie dei Pazienti critici COVID-19.<\/p>\n\n\n\n<p>Non ha senso, principalmente per le ragioni suddette, ma anche per logica applicazione dell\u2019incremento lavorativo in ambito specialistico anestesiologico rianimatorio, proporre ad un Anestesista Rianimatore l\u2019effettuazione di un turno di lavoro in ambito diverso da quello della propria disciplina! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si deve concludere, con la presente, che il principio della esclusione dei medici Anestesisti Rianimatori dal servizio di Pronto soccorso e dalle guardie interdivisionali risponde ad un riferimento normativo tuttora valido sia sotto il profilo formale, sia soprattutto sotto il profilo logico, risultando evidente tra l&#8217;altro il rischio di pericolosi disservizi, determinati dalla possibile contestualit\u00e0 di esigenze sanitarie da assicurare laddove si obbligasse il Medico Anestesista Rianimatore alla responsabilit\u00e0 (che non gli compete!) di diversi reparti, con evidenti riflessi di natura penale per chi dovesse imporre un turno lavorativo in pronto soccorso o altro reparto.<\/p>\n\n\n\n<p>Si invitano, pertanto, le Sigg.rie Loro in indirizzo ad evitare l\u2019utilizzo dell\u2019Anestesista Rianimatore (gi\u00e0 gravato da estenuanti turni di lavoro in ambito proprio!) per la copertura di turni di servizio in pronto Soccorso o altre Unit\u00e0 Operative o Guardia interdivisionale, considerando illegittima qualsiasi applicazione dell\u2019Istituto della Mobilit\u00e0 d\u2019urgenza in tal senso applicata.<\/p>\n\n\n\n<p>Da sempre assicurato e caratteristico del suo comportamento il supporto dell\u2019Anestesista Rianimatore ai casi critici in cui sono in pericolo le funzioni vitali in qualsiasi reparto interno all\u2019ospedale, certamente non costituendosi come turno lavorativo ma come consulenza e supporto per quanto di necessit\u00e0 ai pazienti ed ai Colleghi.<\/p>\n\n\n\n<p><em>14 Febbraio 2022 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"> <em>Il Presidente regionale AAROI-EMAC<\/em><br><em>Dr Marco Chiarello<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/220214_Lettera-Dir-San-illegittimita\u0300-turni-AR-in-PS-14-febbraio-2022.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>IL DOCUMENTO<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il documento inviato dal Dr Marco Chiarello, Presidente AAROI-EMAC Marche, ai DIRETTORI SANITARI DELLE AZIENDE MARCHE NORD \u2013 INRCA &#8211; TORRETTE e AI DIRETTORI SANITARI DI ASUR E DELLE AREE VASTE.<\/p>\n","protected":false},"author":35358,"featured_media":26478,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[646,39],"tags":[712,783,649],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26470"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/35358"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26470"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26470\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26480,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26470\/revisions\/26480"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/26478"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26470"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26470"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26470"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}