{"id":28746,"date":"2022-07-19T14:59:00","date_gmt":"2022-07-19T12:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=28746"},"modified":"2022-07-29T12:47:55","modified_gmt":"2022-07-29T10:47:55","slug":"impatti-degli-obblighi-ecm-sulle-polizze-assicurative%ef%bf%bc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=28746","title":{"rendered":"Impatti degli obblighi ECM sulle polizze assicurative\ufffc"},"content":{"rendered":"\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, la Camera ha accordato la fiducia al Governo sul Decreto recante disposizioni urgenti per l\u2019attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fra le quali \u00e8 stato anche introdotto un emendamento (formulato dai Senatori Fassina e Stumpo di \u201cLiberi e Uguali\u201d, e da Mandelli di \u201cForza Italia\u201d) che prevederebbe, se passasse, un vincolo all\u2019operativit\u00e0 delle polizze assicurative a copertura della responsabilit\u00e0 civile professionale condizionandola all\u2019adempimento, da parte dell\u2019assicurato, di almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua del triennio 2023-2025&nbsp;<strong>(<\/strong><em>art. 38 bis DL n. 152 del 6.11.2021, convertito in legge n. 233 del 29.12.2021<\/em><strong>)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 precisamente, l\u2019emendamento di cui all\u2019art. 38-<em>bis.&nbsp;<\/em>\u2013 rubricato (\u201c<em>Disposizioni in materia di formazione continua in medicina<\/em>\u201d) \u2013 stabilisce:<em>&nbsp;\u201c1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l&#8217;efficacia delle polizze assicurative di cui all&#8217;articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, \u00e8 condizionata all&#8217;assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell&#8217;obbligo formativo individuale dell&#8217;ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma crea tutta una serie di problemi interpretativi che per essere adeguatamente compresi richiede una breve analisi dei presupposti normativi in merito all\u2019obbligo di formazione ed aggiornamento professionale sanitario incentrato, come noto, sul sistema dell\u2019Educazione Continua in Medicina.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019emergenza pandemica ha ulteriormente evidenziato l\u2019importanza della formazione e dell\u2019aggiornamento professionale dei professionisti sanitari e di come questi percorsi siano uno strumento fondamentale per garantire a tutti i pazienti la qualit\u00e0 delle cure e la migliore assistenza possibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Siccome un obbligo pu\u00f2 ritenersi tale solo se viene corredato da relativa sanzione, l\u2019art. 3, comma 5, lett. b) della legge 148\/2011 prevede :<em>\u201cLa violazione dell\u2019obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale \u00e8 sanzionato sulla base di quanto stabilito dall\u2019ordinamento professionale\u201d.&nbsp;<\/em>A supporto del principio, nello stesso anno, la Corte di Cassazione (sentenza n. 2235\/2011) ha affermato che il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, quindi \u00e8 giusto che il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua sia soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di gravi errori tecnici.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al ruolo riconosciuto sul punto alle Strutture Ospedaliere, sempre la Corte di Cassazione (sentenza n.21817\/2011) ha stabilito che non sussiste a carico delle Asl l\u2019obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti: \u00e8 il professionista sanitario che deve provvedere a garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2013 il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (COGEAPS) e la Commissione Nazionale ECM hanno infatti definito una serie di regole quanto alla corretta registrazione e trasmissione dei crediti ECM dagli Ordini di appartenenza al COGEAPS.<\/p>\n\n\n\n<p>A completamento del quadro normativo di riferimento, anche il Codice deontologico adottato dalla FnomCeo declina la rilevanza dell\u2019Aggiornamento e della Formazione professionale qualificandolo come preciso dovere di ogni medico e fonte di responsabilit\u00e0 disciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p>Come riportato, la Legge 148\/2011 prevede che la violazione del dovere di aggiornamento deve essere qualificata come \u201c<em>illecito disciplinare<\/em>\u201d e la successiva Legge 3\/2018 ha posto le basi normative per la riforma dei codici deontologici e del procedimento amministrativo per l\u2019accertamento delle relative violazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Il 23 novembre 2017, infine, \u00e8 stato pubblicato l\u2019Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante&nbsp;<em>\u201cLa Formazione Continua nel settore Salute\u201d,&nbsp;<\/em>il cui art. 21 stabilisce che gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali vigilino sull\u2019assolvimento dell\u2019obbligo formativo dei loro iscritti (lett. a) ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell\u2019obbligo formativo (lett. b).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tutto ci\u00f2 premesso, in questo quadro normativo, \u00e8 stato inserito il su citato art. 38-<em>bis<\/em> il quale desta numerose perplessit\u00e0 applicative al punto da considerarsi di difficile (se non impossibile) applicazione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, leggendo la norma si evince che questa disposizione potr\u00e0 trovare applicazione solo a partire dal gennaio 2026. Infatti, si afferma, che essa operer\u00e0 solo dopo che si sar\u00e0 esaurito il primo triennio di decorrenza ivi indicato (\u201c<em>a decorrere dal triennio formativo 2023-2025\u201d)&nbsp;<\/em>e che sar\u00e0 riferita&nbsp;<em>\u201call&#8217;obbligo formativo individuale dell&#8217;ultimo triennio utile\u201d&nbsp;<\/em>(cio\u00e8: il 2023-2025)<em>.&nbsp;<\/em>Ne consegue che, come detto, nessuno potr\u00e0 contestare nulla sotto il profilo assicurativo sino al 2026.<\/p>\n\n\n\n<p>Scendendo poi negli aspetti pi\u00f9 operativi e concreti, non si capisce, invece, quale sia l&#8217;intenzione del legislatore soprattutto ponendo l\u2019attenzione alla relazione esistente tra il tempo del sinistro e il triennio formativo ritenuto utile e rilevante dalla norma.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 precisamente. Come \u00e8 noto, tutte le polizze assicurative di RC Professionale operano in&nbsp;<em>Claims Made<\/em>: cio\u00e8 si \u00e8 coperti dall\u2019assicurazione che si ha attiva quando, per la prima volta, si riceve una richiesta di risarcimento danni. Inoltre, le azioni civili nei confronti dei professionisti sanitari si prescrivono in 10 anni (se liberi professionisti) o in 5 anni (se dipendenti) e questi termini decorrono dal momento in cui emerge il danno: quindi pu\u00f2 passare anche un lungo tempo rispetto al giorno dell\u2019atto sanitario da cui \u00e8 derivata la richiesta di risarcimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, quando la norma richiede la presenza di crediti sufficienti nell&#8217;<em>ultimo&nbsp;triennio utile<\/em> ci si chiede se si intenda fare riferimento al momento in cui si apre il sinistro (cio\u00e8 al momento in cui si riceve per la rima volta la richiesta di risarcimento del danno) o al momento &#8211; molto precedente &#8211; in cui \u00e8 stato commesso il danno?<\/p>\n\n\n\n<p>Nella scarsa chiarezza da parte del legislatore, non essendo espressamente prevista la retroattivit\u00e0 della nuova disposizione, sembrerebbe pi\u00f9 verosimile che tale adempimento debba essere relativo ad entrambi i momenti: cio\u00e8 il medico dovr\u00e0 avere crediti sufficienti sia relativamente al triennio precedente (quindi dal 2026) che relativi a richieste di risarcimento che vengano ricevute sempre in un momento successivo al 2026.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora non \u00e8 chiaro se il riferimento alle&nbsp;<em>\u201cpolizze assicurative di cui all&#8217;articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24\u201d,&nbsp;<\/em>viene inteso come riferito solo ai professionisti sanitari o se sar\u00e0 da ritenere esteso anche alle strutture sanitarie, pubbliche o private assicurate (sempre secondo il citato art. 10 L 24\/2017) che, nell\u2019adempimento delle loro obbligazioni con i pazienti, utilizzano dei professionisti che difettano di crediti formativi: quindi l\u2019assicuratore della struttura sanitaria potr\u00e0 rifiutare la copertura qualora questa utilizzi al proprio interno dei professionisti che non hanno sufficienti crediti formativi? E, in tal caso, le strutture che dovranno utilizzare le proprie risorse per far fronte a questa esposizione economica, potranno poi rivalersi nei confronti dei loro dipendenti che hanno utilizzato senza controllare che questi fossero adeguatamente formati?<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, ci si chiede chi controller\u00e0 il rispetto dei crediti maturati? In che forma? Con quale frequenza?<\/p>\n\n\n\n<p>Quale sar\u00e0 il rapporto esistente fra il controllo (pubblico) dell\u2019assolvimento agli obblighi formativi e l\u2019operativit\u00e0 della polizza assicurativa che \u00e8 un contratto fra privati? Ancora: chi applicher\u00e0 le disposizioni contenute nella Legge 3 del 2018 e le relative sanzioni? E nel caso in cui il professionista sanitario avesse svolto la propria attivit\u00e0 professionale in assenza dei crediti richiesti ma senza essere stato assoggettato alle relative sanzioni disciplinari (la sospensione), ci sar\u00e0 una corresponsabilit\u00e0 da parte degli organi di controllo (l\u2019Ordine dei medici di competenza) nel caso in cui il risarcimento del paziente non possa avere soddisfazione a causa della disposizione in esame? Nel caso di attivit\u00e0 in&nbsp;<em>\u00e9quipe<\/em> in cui uno dei professionisti \u00e8 carente sotto il profilo formativo, cosa succeder\u00e0 nel caso di condanna in solido? L\u2019assicuratore del professionista ben formato potr\u00e0 manifestare delle eccezioni di operativit\u00e0?<\/p>\n\n\n\n<p>Ed infine dobbiamo chiederci, laddove venissero chiarite queste criticit\u00e0, chi sar\u00e0 la parte lesa qualora un cittadino vedesse allontanare la possibilit\u00e0 di essere risarcito con le garanzie tutelate da un sistema assicurativo? Non era, forse, pi\u00f9 semplice sottolineare il ruolo degli Ordini professionali quali organi sussidiari dello Stato? Questi, esercitando la loro funzione istituzionale possono, infatti, sospendere il professionista non in regola con gli obblighi formativi dall&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale, garantendo al contempo, per l&#8217;esercente regolarmente attivo, l\u2019adempimento dell\u2019obbligo e, quindi, l&#8217;efficacia della copertura assicurativa a tutela dei pazienti e del diritto di rivalsa delle strutture.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la formazione e l\u2019aggiornamento professionale dei professionisti sanitari \u00e8 un aspetto fondamentale ma, come espressamente previsto dalla legge, devono essere gli Ordini professionali a farsi carico di controllare non solo l\u2019adempimento all\u2019obbligo formativo da parte dei loro iscritti, ma anche l\u2019effettiva qualit\u00e0 della formazione che viene proposta.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste sono solo alcune delle eccezioni possibili alla operativit\u00e0 della norma che, ancora una volta, viene emanata da una classe politica distratta che, ancora una volta, con assoluta superficialit\u00e0 emana norme inutili, illogiche e sproporzionate al solo scopo di spaventare i professionisti sanitari.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tema della qualit\u00e0 della formazione \u00e8 fondamentale ma assolutamente trascurato e oggi in medicina si riconoscono pochi crediti formativi ad eventi di altissima qualit\u00e0 e fondamentali per la formazione di ciascun medico specialista nell\u2019ambito della sua disciplina di appartenenza e quindi della sua concreta attivit\u00e0 professionale mentre si attribuiscono molti crediti ad eventi per essa marginali se non del tutto inutili.<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma, si tratta del solito pasticcio all\u2019italiana che, alla fine, risulta offensivo nei confronti dei professionisti sanitari italiani che, ogni mattina, nonostante tutto e in condizioni spesso inaccettabili, permettono ad un Servizio Sanitario Nazionale spesso zoppicante di affrontare un\u2019altra giornata erogando salute ai cittadini con la massima qualit\u00e0 delle cure possibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma quali sono le \u201c<em>polizze assicurative di cui all&#8217;articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24<\/em>\u201d???<\/p>\n\n\n\n<p>Capirlo \u00e8 fondamentale, dato che la proposta emendativa in argomento si basa su tale individuazione. Ebbene, esse sono:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7 ai sensi del comma 1, quelle stipulate dalle Aziende<\/p>\n\n\n\n<p>\u00b7 ai sensi del comma 3, quelle stipulate dai Professionisti<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi focalizziamo la ns attenzione su qs ultime, che ci riguardano direttamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 3 art. 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 rinvia, per definire quali tali polizze siano, all\u2019art. 9 stessa legge, che tratta della rivalsa per colpa grave (e quindi non pu\u00f2 riguardare la Polizza RC in Convenzione AAROI-EMAC, dato che essa non \u00e8 limitata alla colpa grave, e all\u2019art. 12 (azione diretta del danneggiato) e quindi potrebbe riguardare la nostra Convenzione unicamente per quanto riguarda i requisiti delle polizze (di tutte le polizze) per quanto concerne massimali e altri dettagli che potrebbero essere stabiliti dai decreti attuativi della stessa legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>In conclusione, pur restando il rischio di &#8220;sanzione ordinistica&#8221; se l&#8217;emendamento in questione arrivasse a divenir legge:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00b7 per quanto concerne l\u2019eventuale impatto dell\u2019art. 38-bis in argomento sugli obblighi formativi ECM ai fini della copertura assicurativa, essi dunque NON impattano e NON potranno impattare sulla nostra Convenzione Assicurativa, senza tralasciare il fatto che l\u2019Iscritto AAROI-EMAC ha tutte le possibilit\u00e0, per soddisfare tali obblighi, di avvalersi (anche) dei nostri eventi formativi accreditati direttamente da noi attraverso il nostro Provider AreaLearn, di cui il sottoscritto \u00e8 Legale Rappresentante;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00b7 per quanto concerne l\u2019eventuale impatto dei decreti attuativi Legge 24 sui requisiti Polizze, al momento NEMMENO tale impatto esiste sulla nostra Convenzione (dato che i suddetti decreti attuativi non sono in itinere). Ma anche ALLORQUANDO fossero emanati p. es. prevedendo massimali pi\u00f9 alti o altro, sar\u00e0 nostra cura l\u2019eventuale adeguamento delle condizioni della nostra Convenzione in anticipo rispetto ad essi, come sempre fatto per qualsivoglia aspetto normativo che ci riguardi.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ipotesi di vincolo all\u2019operativit\u00e0 delle polizze assicurative a copertura della responsabilit\u00e0 civile professionale che verrebbe condizionata all\u2019adempimento, da parte dell\u2019assicurato, di almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua del triennio 2023-2025, non avrebbe impatto sulle Convenzioni Assicurative AAROI-EMAC.<\/p>\n","protected":false},"author":35358,"featured_media":28749,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[644,57],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28746"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/35358"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28746"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28746\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28844,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28746\/revisions\/28844"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/28749"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28746"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28746"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28746"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}