{"id":36972,"date":"2024-11-28T15:28:56","date_gmt":"2024-11-28T14:28:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=36972"},"modified":"2025-01-27T18:03:04","modified_gmt":"2025-01-27T17:03:04","slug":"convenzioni-assicurative-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=36972","title":{"rendered":"CONVENZIONI ASSICURATIVE 2025"},"content":{"rendered":"\n<p>Per il 2025 le Polizze di RC Professionale e di Tutela Legale Penale (di cui l\u2019AAROI-EMAC \u00e8 titolare esclusiva con la Compagnia AmTrust attraverso il Broker Aon, e che sono riservate esclusivamente agli Iscritti all\u2019Associazione in regola con il pagamento delle quote associative) si rinnovano anche quest\u2019anno con importanti migliorie, sia per gli Specialisti sia per gli Specializzandi (Medici in Formazione Specialistica, ovvero MIF)!<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">ATTENZIONE<\/mark><\/strong><br>Per beneficiare delle polizze in convenzione AAROI-EMAC, \u00e8 condizione imprescindibile, essere in regola con l\u2019iscrizione all\u2019AAROI-EMAC ed aver versato la quota associativa.<br>Il 31\/12\/2024 scade l\u2019Iscrizione annuale all\u2019AAROI-EMAC per i Medici che effettuano il pagamento in un\u2019unica soluzione. <strong>Il pagamento dovr\u00e0 essere eseguito a partire dall\u20191 Gennaio 2025 fino al 31 Gennaio 2025<\/strong>.<br>Il link per <strong>il RINNOVO dell\u2019iscrizione all\u2019AAROI-EMAC per l\u2019annualit\u00e0 2025<\/strong> \u00e8 il seguente: <strong><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=37159\" target=\"_blank\">https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=37159<\/a><\/strong><br>Il link per <strong>ISCRIVERSI per la prima volta all&#8217;AAROI-EMAC<\/strong> \u00e8 il seguente: <strong><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=37153\" target=\"_blank\">https:\/\/https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=37153<\/a><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>IN ESTREMA SINTESI:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>le <strong>POLIZZE DI TUTELA LEGALE PENALE<\/strong>, non necessitando per ora di adeguamenti particolari, non hanno subito modificazioni n\u00e9 nelle loro condizioni contrattuali, n\u00e9 nell\u2019entit\u00e0 dei premi richiesti, che sono rimasti invariati da 10 anni!<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>le <strong>POLIZZE DI RC PROFESSIONALE<\/strong>, invece, recepiscono (in largo anticipo rispetto alla decorrenza che la legge stabilisce al Marzo 2026!) quanto previsto dal Decreto Ministeriale Attuativo della Legge Gelli-Bianco n. 232\/2023, oltre ad introdurre ulteriori estensioni di garanzia per offrire una copertura sempre pi\u00f9 completa e su misura per i Medici iscritti all\u2019AAROI-EMAC. Di seguito un elenco pi\u00f9 dettagliato, sia delle pi\u00f9 importanti conferme di garanzia gi\u00e0 consolidate, sia delle nuove coperture aggiuntive e\/o integrative che abbiamo ottenuto per la RC PROFESSIONALE: anche in tal caso, mantenendo invariati i premi da oltre 10 anni!<\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>MASSIMALI INDIVIDUALI (CONFERMATI!)<\/strong><br>La Polizza di RC Professionale conferma il massimale di \u20ac 3 milioni per sinistro e di \u20ac 6 milioni per periodo di assicurazione, superiore a quello prescritto dal citato D.M. 232\/2023 (che richiede \u20ac 2 milioni per sinistro e \u20ac 6 milioni per periodo di assicurazione).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>NOTA BENE: si tratta di massimali individuali, quindi senza alcuna riduzione in caso di pi\u00f9 assicurati coinvolti in un unico sinistro (molte altre Polizze prevedono, invece, questo tipo di limitazioni!)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>NON DISDETTABILIT\u00c0 PER SINISTRO (CONFERMATA!)<\/strong><br>Bench\u00e9 la Legge preveda la possibilit\u00e0 per la Compagnia Assicurativa di disdettare l\u2019assicurato che abbia avuto una o pi\u00f9 condanne al risarcimento del danno, la Polizza della AAROI-EMAC continua a proteggere i propri Iscritti dalla disdettabilit\u00e0 per sinistrosit\u00e0, non prevedendo questa possibilit\u00e0 per l\u2019Assicuratore. Resta fermo l\u2019impegno della AAROI-EMAC nella valutazione periodica dei sinistri, per garantire la stabilit\u00e0 nel tempo del Sistema di Protezione Professionale AAROI-EMAC.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>NOTA BENE: altre Polizze invece prevedono la disdetta in caso di reiterata sinistrosit\u00e0 (alcune in caso di singolo sinistro!), lasciando il loro Assicurato in balia di una penosa ricerca di una Compagnia che voglia assicurarlo (aumentando considerevolmente il premio a causa della avvenuta sinistrosit\u00e0!)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>AZIONE DIRETTA (NOVIT\u00c0 2025)<\/strong><br>Viene inserita l\u2019azione diretta riservata ai danneggiati, i quali possono rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia che assicura il professionista sanitario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>NOTA BENE: si tratta di una innovazione che, in considerazione dell\u2019evolversi dei contenziosi, potr\u00e0 assumere una particolare importanza (altre Polizze, invece, non la prevedono!)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>RESPONSABILITA\u2019 SOLIDALE (NOVIT\u00c0 2025)<\/strong><br>Viene inserita la copertura in caso di responsabilit\u00e0 solidale dell\u2019assicurato con altri soggetti (Persone Fisiche, Strutture e altri Soggetti) per cui la Compagnia Assicurativa del singolo assicurato risponde per l\u2019intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Nel caso in cui l\u2019iscritto coinvolto in un processo sia condannato in solido (insieme) ad altri soggetti (Altri professionisti o con la Struttura sanitaria) e il danneggiato decida di chiedere solo a lui il 100% del risarcimento del danno indicato in sentenza, la polizza assicurativa AAROI EMAC lo copre per tutta la somma, salvo il diritto dell\u2019assicuratore di andare a farsi restituire dagli altri condannati le somme da loro dovute ed anticipate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>NOTA BENE: si tratta di una operativit\u00e0 molto importante, che mette il nostro Assicurato, sempre dato l\u2019evolversi dei contenziosi, al riparo da rimbalzi tra l\u2019operativit\u00e0 di pi\u00f9 polizze in caso di contenziosi che coinvolgono in solido altri Specialisti e\/o altri Professionisti nel risarcimento a favore del danneggiato (altre Polizze invece non la prevedono!)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>ESTENSIONE VOLONTARIATO (NOVIT\u00c0 2025)<\/strong><br><strong>La copertura attualmente prevista per l\u2019attivit\u00e0 di Volontariato sar\u00e0 estesa ed integrata come segue:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00ab<\/strong><em>L\u2019Assicurazione \u00e8 estesa alla responsabilit\u00e0 civile dell\u2019Assicurato per i Danni derivanti dall\u2019attivit\u00e0 professionale medica svolta nell\u2019ambito dell\u2019assistenza medica all\u2019interno di eventi sportivi e manifestazioni nonch\u00e9 nell&#8217;ambito del servizio assistenziale di continuit\u00e0, Unit\u00e0 Speciali di Continuit\u00e0 Assistenziale (USCA) e servizio di continuit\u00e0 assistenziale stagionale per turisti (ex guardia medica turistica)\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>NOTA BENE: si tratta di una estensione integrativa importante soprattutto per i Medici dell\u2019AAROI-EMAC, ai quali pi\u00f9 spesso che ad altri Specialisti viene offerto di prestare la propria opera in tali contesti)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>ESTENSIONE AD INTERVENTI PER MOTIVI DEONTOLOGICI NEL PERIODO DI POSTUMA (NOVIT\u00c0 2025)<\/strong><br>Dal 2025, il medico che cessa definitivamente la propria attivit\u00e0 professionale per quiescenza o per altri motivi, e che attiva la Copertura c.d. Postuma, potr\u00e0 scegliere di essere coperto assicurativamente \u2013 nel periodo di postuma \u2013 anche per gli interventi eventualmente eseguiti per motivi deontologici.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>NOTA BENE: quest\u2019integrazione completa ulteriormente la copertura postuma, mettendo al riparo da qualsiasi contenzioso che sorga DOPO la cessazione della copertura assicurativa!<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>ULTRATTIVIT\u00c0<\/strong>, tutti gli Iscritti assicurati con la Polizza R.C. Professionale di 1\u00b0 rischio (Polizza ad adesione individuale) che hanno cessato la propria attivit\u00e0 professionale nel corso del 2024,\u00a0possono attivare l\u2019ULTRATTIVITA\u2019 entro e non oltre il\u00a0<strong>28 Febbraio 2025<\/strong>.\u00a0<strong><u class=\"\">QUANTO COSTA?<\/u><u class=\"\"><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong><u class=\"\">IN CASO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL\u2019ATTIVITA\u2019 O DECESSO PER CAUSE DIVERSE DA MORTE ACCIDENTALE E COVID 19<\/u><\/strong><strong><u class=\"\"><\/u><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>&nbsp;In caso di&nbsp;<strong>cessazione dell\u2019attivit\u00e0 assicurata, il medico (o gli eredi) pu\u00f2 attivare la copertura<\/strong>&nbsp;postuma scegliendo il massimale:&nbsp;<strong>OPZIONE 1<\/strong>&#8211;&nbsp;<strong>Massimale di \u20ac 1.500.000 per sinistro e per anno<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Gratuitamente, se il medico \u00e8 stato assicurato continuativamente per almeno 6 annualit\u00e0 complete.<\/li><li>Se non si sono raggiunte le 6 annualit\u00e0 consecutive e complete, pagando un premio pari al&nbsp;<strong>250%<\/strong>&nbsp;<strong>del premio corrisposto nell\u2019ultima annualit\u00e0<\/strong>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>OPZIONE 2<\/strong>&#8211;&nbsp;<strong>Massimale pari ad \u20ac 3.000.000 per sinistro ed \u20ac 6.000.000 per anno<\/strong>&nbsp;(in questa opzione sono coperte le eventuali richieste di risarcimento che dovessero pervenire per interventi per motivi deontologici successivi alla data di cessazione dell\u2019attivit\u00e0)<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Pagando\u00a0<strong>250\u20ac\u00a0<\/strong>se il medico \u00e8 stato assicurato continuativamente per almeno 6 annualit\u00e0 complete.<\/li><li>Se non si sono raggiunte le 6 annualit\u00e0 consecutive e complete, pagando un premio pari al\u00a0<strong>250% del premio corrisposto nell\u2019ultima annualit\u00e0 + 250\u20ac.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li><strong><u class=\"\">IN CASO DI DECESSO DELL\u2019ASSICURATO<\/u><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La\u00a0<strong>Postuma \u00e8 gratuita<\/strong>\u00a0in\u00a0<strong>caso di decesso<\/strong>\u00a0dell\u2019assicurato (su richiesta degli eredi)\u00a0<strong><u class=\"\">per morte accidentale e per infezione da Covid 19<\/u><\/strong>.In tal caso\u00a0<strong>il massimale \u00e8 pari ad \u20ac3.000.000 per sinistro ed \u20ac 6.000.000 per periodo di assicurazione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>MEDICI SPECIALIZZANDI (VANTAGGI CONFERMATI E INTEGRATI)<\/strong><br>Dal 2022, i Medici in Formazione (Specializzandi) che sono stati assunti con CCNL (cos\u00ec come ab initio quelli assunti con diversi rapporti di lavoro) pagano il Premio assicurativo previsto per gli Specializzandi titolari esclusivamente di borsa di studio.<br>In altri termini, dal 2022 \u00e8 stata eliminata la Categoria 3 (Codice 01 C) che prevedeva il pagamento per la RC di 920 \u20ac per i Medici Specializzandi con rapporto di lavoro presso enti pubblici o privati del SSN ai sensi del D.l. 35\/2019 convertito con L. 60\/2019 e s.m.i. (anche se assunto in base ad altre disposizioni differenti dal Decreto Calabria, purch\u00e9 con rapporto di lavoro di tipo subordinato), cos\u00ec riducendo il premio da pagare ma mantenendo le coperture necessarie.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La soluzione assicurativa rivolta agli Specializzandi \u00e8 duplice:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Chi si assicura con il cod. 01a \u00e8 coperto per tutte le attivit\u00e0 svolte come Medico Specializzando nell\u2019ambito del percorso formativo. \u00c8 ricompreso il medico specializzando assunto nel SSN come: Dipendente da Ente Pubblico (CCNL Dirigenza Medica), Dipendente da Ente Privato (Contratto AIOP-ARIS-FDG, etc.) o con rapporti di lavoro diversi da quelli di dipendenza (es. a p. iva o&nbsp;co.co.co.). Restano compresi i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti dall&#8217;attivit\u00e0 svolta in Volontariato presso ONLUS (cos\u00ec come definita dall&#8217;art.10 del d.lgs.4 dicembre 1997 n.460).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Chi si assicura con il cod. 01b, oltre ad essere coperto per tutte le attivit\u00e0 di cui sopra, \u00e8 coperto ANCHE per tutte le seguenti attivit\u00e0 (anche se svolte prima di entrare in scuola di specialit\u00e0!):<ul><li>Sostituzione a tempo determinato del Medico di Medicina Generale;<\/li><\/ul><ul><li>Servizio di continuit\u00e0 assistenziale (ex Guardia Medica);<\/li><\/ul><ul><li>Guardia medica turistica;<\/li><\/ul><ul><li>Attivit\u00e0 svolta ai sensi e nei limiti dell\u2019art. 12 comma 2 del D.l. 34\/2023 (\u201cDecreto Bollette\u201d) convertito con L. 56\/2023, esclusivamente presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale per conto di strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, in virt\u00f9 di incarichi conferiti direttamente dalla struttura stessa senza il tramite di cooperative, societ\u00e0 private o associazioni;<\/li><li>Attivit\u00e0 svolte dall&#8217;Aderente\/Assicurato nell&#8217;ambito di eventi sportivi e manifestazioni, nonch\u00e9 nell&#8217;ambito del servizio assistenziale di continuit\u00e0, Unit\u00e0 Speciali di&nbsp;Continuit\u00e0 Assistenziale (USCA) e servizio di continuit\u00e0 assistenziale stagionale per turisti (ex guardia medica turistica).<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Limitatamente all\u2019attivit\u00e0 svolta per conto di cooperative, societ\u00e0 private o associazioni ed in assenza di un rapporto diretto con strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, la presente estensione \u00e8 prestata fino alla concorrenza del Sottolimite per Sinistro di \u20ac 500.000 (cinquecentomila).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>NOTA BENE: Questi, per i Medici Specializzandi iscritti all\u2019AAROI-EMAC, sono tutti vantaggi ineguagliabili rispetto ad altre Polizze, poich\u00e9 per tutte le attivit\u00e0 sopra elencate altre polizze li lasciano nell\u2019incertezza operativa della copertura, oppure prevedono premi sensibilmente pi\u00f9 elevati, che addirittura possono essere analoghi a quelli previsti per gli Specialisti!<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>IN SINTESI:<\/strong><br>Gli importi per le diverse categorie degli specializzandi sono i seguenti:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CATEGORIA 1 \u2013 Codice 01a<\/strong><br>Premi:<br>200,00 \u20ac per la RC<br>50,00 \u20ac per la TL<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CATEGORIA 2 \u2013 Codice 01b<\/strong><br>Premi:<br>350,00 \u20ac per la RC<br>50,00 \u20ac per la TL<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>ATTENZIONE: le suddette informazioni sulle suddette Coperture Assicurative sono fornite a puro scopo descrittivo, e non devono intendersi in alcun modo impegnative per l\u2019AAROI-EMAC. Per tutto quanto inerente tali Coperture fanno fede esclusivamente le Condizioni Contrattuali, i Fascicoli Informativi, nonch\u00e9 i Documenti resi disponibili online direttamente a cura del Broker Aon S.p.A., con tutte le Informazioni occorrenti anche ai sensi di legge che il Broker \u00e8 tenuto a fornire, al seguente link: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.aaroiemac.aon.it\/en\/home\"><strong>https:\/\/www.aaroiemac.aon.it\/en\/home<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per il 2025 le Polizze di RC Professionale e di Tutela Legale Penale (di cui l\u2019AAROI-EMAC \u00e8 titolare esclusiva con la Compagnia AmTrust attraverso il Broker Aon, e che sono riservate esclusivamente agli Iscritti all\u2019Associazione in regola con il pagamento delle quote associative) si rinnovano anche quest\u2019anno con importanti migliorie, sia per gli Specialisti sia per gli Specializzandi (Medici in Formazione Specialistica, ovvero MIF)!<\/p>\n","protected":false},"author":35358,"featured_media":36975,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[57],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36972"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/35358"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36972"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36972\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39232,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36972\/revisions\/39232"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/36975"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36972"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36972"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36972"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}