{"id":39235,"date":"2025-12-09T17:34:12","date_gmt":"2025-12-09T16:34:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=39235"},"modified":"2026-03-02T15:58:38","modified_gmt":"2026-03-02T14:58:38","slug":"convenzioni-assicurative-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=39235","title":{"rendered":"CONVENZIONI ASSICURATIVE 2026"},"content":{"rendered":"\n<p>Per il 2026 le Polizze di RC Professionale e di Tutela Legale Penale (di cui l\u2019AAROI-EMAC \u00e8 titolare esclusiva con la Compagnia AmTrust attraverso il Broker Aon, e che sono riservate esclusivamente agli Iscritti all\u2019Associazione in regola con il pagamento delle quote associative) si rinnovano anche quest\u2019anno con importanti migliorie, sia per gli Specialisti sia per gli Specializzandi (Medici in Formazione Specialistica, ovvero MIF)!<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">ATTENZIONE<\/mark><\/strong><br>Per beneficiare delle polizze in convenzione AAROI-EMAC, \u00e8 condizione imprescindibile, essere in regola con l\u2019iscrizione all\u2019AAROI-EMAC ed aver versato la quota associativa.<br>Il 31\/12\/2025 scade l\u2019Iscrizione annuale all\u2019AAROI-EMAC per i Medici che effettuano il pagamento in un\u2019unica soluzione. <strong>Il pagamento dovr\u00e0 essere eseguito a partire dall\u20191 Gennaio 2026 fino al 31 Gennaio 2026<\/strong> <strong>(termine prorogato al 28 febbraio 2026)<\/strong>.<br>Il link per <strong>il RINNOVO dell\u2019iscrizione all\u2019AAROI-EMAC per l\u2019annualit\u00e0 2026<\/strong> \u00e8 il seguente: <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=39267\" target=\"_blank\"><strong>https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=39267<\/strong><\/a><br>Il link per <strong>ISCRIVERSI per la prima volta all&#8217;AAROI-EMAC<\/strong> \u00e8 il seguente: <br><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=39254\" target=\"_blank\"><strong>https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=39254<\/strong><\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>IN ESTREMA SINTESI:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>POLIZZE DI TUTELA LEGALE PENALE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Il massimale complessivo (primo e secondo rischio) per gli Specialisti \u00e8 stato aumentato a \u20ac 50.000 (NOVITA\u2019 2026!)<\/li><li>Inserimento della clausola con cui si prevede il pagamento diretto da parte dell\u2019assicuratore delle spese legali per chi svolge la propria attivit\u00e0 professionale<\/li><li>in qualit\u00e0 di Libero Professionista (NOVITA\u2019 2026!)<\/li><li>Inserimento della clausola in merito al caso della Chiamata in causa della Compagnia di RC Professionale: in tal caso, la compagnia si far\u00e0 carico fino ad un esborso massimo per sinistro di \u20ac 2.500,00 (NOVITA\u2019 2026!)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Senza alcun aumento nell\u2019entit\u00e0 dei premi richiesti, che sono rimasti invariati da 10 anni!<\/p>\n\n\n\n<ul><li>le <strong>POLIZZE DI RC PROFESSIONALE<\/strong>, gi\u00e0 lo scorso anno hanno recepito (in largo anticipo rispetto alla decorrenza che la legge stabilisce al Marzo 2026!) quanto previsto dal Decreto Ministeriale Attuativo della Legge Gelli-Bianco n. 232\/2023. <br>Nel 2026 sono state introdotte ulteriori estensioni di garanzia per offrire una copertura sempre pi\u00f9 completa e su misura per i Medici iscritti all\u2019AAROI-EMAC.<br><br>Di seguito un elenco pi\u00f9 dettagliato, sia delle pi\u00f9 importanti conferme di garanzia gi\u00e0 consolidate, sia delle nuove coperture aggiuntive e\/o integrative che abbiamo ottenuto per la RC PROFESSIONALE: anche in tal caso, mantenendo invariati i premi da oltre 10 anni!<\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>MASSIMALI INDIVIDUALI (CONFERMATI!)<\/strong><br>La Polizza di RC Professionale conferma il massimale di \u20ac 3 milioni per sinistro e di \u20ac 6 milioni per periodo di assicurazione, superiore a quello prescritto dal citato D.M. 232\/2023 (che richiede \u20ac 2 milioni per sinistro e \u20ac 6 milioni per periodo di assicurazione).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>NOTA BENE: si tratta di massimali individuali, quindi senza alcuna riduzione in caso di pi\u00f9 assicurati coinvolti in un unico sinistro (molte altre Polizze prevedono, invece, questo tipo di limitazioni!)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>NON DISDETTABILIT\u00c0 PER SINISTRO (CONFERMATA!)<\/strong><br>Bench\u00e9 la Legge preveda la possibilit\u00e0 per la Compagnia Assicurativa di disdettare l\u2019assicurato che abbia avuto una o pi\u00f9 condanne al risarcimento del danno, la Polizza della AAROI-EMAC continua a proteggere i propri Iscritti dalla disdettabilit\u00e0 per sinistrosit\u00e0, non prevedendo questa possibilit\u00e0 per l\u2019Assicuratore. Resta fermo l\u2019impegno della AAROI-EMAC nella valutazione periodica dei sinistri, per garantire la stabilit\u00e0 nel tempo del Sistema di Protezione Professionale AAROI-EMAC.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>NOTA BENE: altre Polizze invece prevedono la disdetta in caso di reiterata sinistrosit\u00e0 (alcune in caso di singolo sinistro!), lasciando il loro Assicurato in balia di una penosa ricerca di una Compagnia che voglia assicurarlo (aumentando considerevolmente il premio a causa della avvenuta sinistrosit\u00e0!)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>AZIONE DIRETTA (CONFERMATA)<\/strong><br>Viene inserita l\u2019azione diretta riservata ai danneggiati, i quali possono rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia che assicura il professionista sanitario.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>RESPONSABILITA\u2019 SOLIDALE (CONFERMATA)<\/strong><br>Viene inserita la copertura in caso di responsabilit\u00e0 solidale dell\u2019assicurato con altri soggetti (Persone Fisiche, Strutture e altri Soggetti) per cui la Compagnia Assicurativa del singolo assicurato risponde per l\u2019intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Nel caso in cui l\u2019iscritto coinvolto in un processo sia condannato in solido (insieme) ad altri soggetti (Altri professionisti o con la Struttura sanitaria) e il danneggiato decida di chiedere solo a lui il 100% del risarcimento del danno indicato in sentenza, la polizza assicurativa AAROI EMAC lo copre per tutta la somma, salvo il diritto dell\u2019assicuratore di andare a farsi restituire dagli altri condannati le somme da loro dovute ed anticipate.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>RINUNCIA ALLA RIVALSA IN CASO DI OMESSO ADEMPIMENTO CREDITI ECM (NOVITA\u2019 2026!)<\/strong><br>La prima innovazione 2026 consiste nella precisazione espressa da parte dell\u2019assicuratore che rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti del medico in caso di omesso adempimento crediti ECM.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TESTO GARANZIA CONDANNA IN SOLIDO E PROVVISIONALE (NOVITA\u2019 2026!)<\/strong><br>E\u2019 stata inserita la precisazione sulla operativit\u00e0 della polizza AAROI-EMAC nei casi in cui il medico sia stato citato avanti al Tribunale civile insieme alla struttura presso cui opera e venga condannato insieme a questa al risarcimento del danno al paziente (c.d. condanna in solido), oppure venga condannato in un procedimento penale ad anticipare parte del risarcimento al paziente al termine del processo di primo grado (c.d. condanna provvisionale).<br>Per quanto concerne la PROVVISIONALE l\u2019estensione \u00e8 prestata sino alla concorrenza di un Sottolimite per Sinistro e Periodo di Assicurazione pari ad \u20ac 500.000 (cinquecentomila).<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>ULTRATTIVIT\u00c0<\/strong>, tutti gli Iscritti assicurati con la Polizza R.C. Professionale di 1\u00b0 rischio (Polizza ad adesione individuale) che hanno cessato definitivamente la propria attivit\u00e0 professionale nel corso del 2025,&nbsp;possono attivare l\u2019ULTRATTIVITA\u2019 entro e non oltre il&nbsp;<strong>28 Febbraio 2026<\/strong>.&nbsp;<strong><u class=\"\">QUANTO COSTA?<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u2022<\/strong> <strong>250% del Premio annuo corrisposto per l\u2019ultima annualit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u2022 <\/strong><strong>\u20ac 80 se al momento della cessazione definitiva dell\u2019attivit\u00e0 sia stato assicurato continuativamente per almeno 6 (sei) annualit\u00e0 complete<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u2022 Gratuita:<\/strong><br><strong>&#8211; In caso di morte accidentale<\/strong><br>&#8211; <strong>In caso di morte per contagio COVID<u class=\"\"><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>MEDICI SPECIALIZZANDI (VANTAGGI CONFERMATI E INTEGRATI)<\/strong><br>Dal 2022, i Medici in Formazione (Specializzandi) che sono stati assunti con CCNL (cos\u00ec come ab initio quelli assunti con diversi rapporti di lavoro) pagano il Premio assicurativo previsto per gli Specializzandi titolari esclusivamente di borsa di studio.<br>In altri termini, dal 2022 \u00e8 stata eliminata la Categoria 3 (Codice 01 C) che prevedeva il pagamento per la RC di 920 \u20ac per i Medici Specializzandi con rapporto di lavoro presso enti pubblici o privati del SSN ai sensi del D.l. 35\/2019 convertito con L. 60\/2019 e s.m.i. (anche se assunto in base ad altre disposizioni differenti dal Decreto Calabria, purch\u00e9 con rapporto di lavoro di tipo subordinato), cos\u00ec riducendo il premio da pagare ma mantenendo le coperture necessarie.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La soluzione assicurativa rivolta agli Specializzandi \u00e8 duplice:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Chi si assicura con il cod. 01a \u00e8 coperto per tutte le attivit\u00e0 svolte come Medico Specializzando nell\u2019ambito del percorso formativo. \u00c8 ricompreso il medico specializzando assunto nel SSN come: Dipendente da Ente Pubblico (CCNL Dirigenza Medica), Dipendente da Ente Privato (Contratto AIOP-ARIS-FDG, etc.) o con rapporti di lavoro diversi da quelli di dipendenza (es. a p. iva o&nbsp;co.co.co.). Restano compresi i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti dall&#8217;attivit\u00e0 svolta in Volontariato presso ONLUS (cos\u00ec come definita dall&#8217;art.10 del d.lgs.4 dicembre 1997 n.460).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Chi si assicura con il cod. 01b, oltre ad essere coperto per tutte le attivit\u00e0 di cui sopra, \u00e8 coperto ANCHE per tutte le seguenti attivit\u00e0 (anche se svolte prima di entrare in scuola di specialit\u00e0!):<ul><li>Sostituzione a tempo determinato del Medico di Medicina Generale;<\/li><\/ul><ul><li>Servizio di continuit\u00e0 assistenziale (ex Guardia Medica);<\/li><\/ul><ul><li>Guardia medica turistica;<\/li><\/ul><ul><li>Attivit\u00e0 svolta ai sensi e nei limiti dell\u2019art. 12 comma 2 del D.l. 34\/2023 (\u201cDecreto Bollette\u201d) convertito con L. 56\/2023, esclusivamente presso i CAU Centro di Assistenza e Urgenza- e\/o presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale per conto di strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, in virt\u00f9 di incarichi conferiti direttamente dalla struttura stessa senza il tramite di cooperative, societ\u00e0 private o associazioni;<\/li><li>Attivit\u00e0 svolte dall&#8217;Aderente\/Assicurato nell&#8217;ambito di eventi sportivi e manifestazioni, nonch\u00e9 nell&#8217;ambito del servizio assistenziale di continuit\u00e0, Unit\u00e0 Speciali di&nbsp;Continuit\u00e0 Assistenziale (USCA) e servizio di continuit\u00e0 assistenziale stagionale per turisti (ex guardia medica turistica).<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Limitatamente all\u2019attivit\u00e0 svolta per conto di cooperative, societ\u00e0 private o associazioni ed in assenza di un rapporto diretto con strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, la presente estensione \u00e8 prestata fino alla concorrenza del Sottolimite per Sinistro di \u20ac 500.000 (cinquecentomila).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Assicurazione si intende estesa inoltre alla Responsabilit\u00e0 Civile o Amministrativa derivante dall\u2019attivit\u00e0 svolta dallo specializzando, per conto di Strutture pubbliche o private (inclusa l&#8217;attivit\u00e0 libero professionale effettuata esclusivamente in nome e per conto della Struttura, in assenza di uno specifico rapporto contrattuale direttamente assunto dall\u2019Aderente\/Assicurato nei confronti del paziente), nell\u2019ambito della specialit\u00e0 di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell&#8217;Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia Iperbarica, le OBI, le Terapie Subintensive, la somministrazione di cure palliative e l&#8217;Emergenza Sanitaria 118.<br>Resta inteso che la copertura prevista dalla Categoria 01 b \u00e8 operante a condizione che gli incarichi previsti dal presente Articolo non comportino l&#8217;interruzione del percorso di formazione specialistica da parte dell\u2019Aderente\/Assicurato e in ogni caso fino al conseguimento della specializzazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>NOTA BENE: Questi, per i Medici Specializzandi iscritti all\u2019AAROI-EMAC, sono tutti vantaggi ineguagliabili rispetto ad altre Polizze, poich\u00e9 per tutte le attivit\u00e0 sopra elencate altre polizze li lasciano nell\u2019incertezza operativa della copertura, oppure prevedono premi sensibilmente pi\u00f9 elevati, che addirittura possono essere analoghi a quelli previsti per gli Specialisti!<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>IN SINTESI:<\/strong><br>Gli importi per le diverse categorie degli specializzandi sono i seguenti:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CATEGORIA 1 \u2013 Codice 01a<\/strong><br>Premi:<br>200,00 \u20ac per la RC<br>50,00 \u20ac per la TL<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CATEGORIA 2 \u2013 Codice 01b<\/strong><br>Premi:<br>350,00 \u20ac per la RC<br>50,00 \u20ac per la TL<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p><strong>ATTENZIONE: le suddette informazioni sulle suddette Coperture Assicurative sono fornite a puro scopo descrittivo, e non devono intendersi in alcun modo impegnative per l\u2019AAROI-EMAC. Per tutto quanto inerente tali Coperture fanno fede esclusivamente le Condizioni Contrattuali, i Fascicoli Informativi, nonch\u00e9 i Documenti resi disponibili online direttamente a cura del Broker Aon S.p.A., con tutte le Informazioni occorrenti anche ai sensi di legge che il Broker \u00e8 tenuto a fornire, al seguente link: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.aaroiemac.aon.it\/en\/home\"><strong>https:\/\/www.aaroiemac.aon.it\/en\/home<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per il 2026 le Polizze di RC Professionale e di Tutela Legale Penale che sono riservate esclusivamente agli Iscritti si rinnovano anche quest\u2019anno con importanti migliorie.<\/p>\n","protected":false},"author":35358,"featured_media":36975,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[57],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39235"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/35358"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=39235"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39235\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39760,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39235\/revisions\/39760"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/36975"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=39235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=39235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=39235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}