{"id":40514,"date":"2026-07-22T14:10:10","date_gmt":"2026-07-22T12:10:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=40514"},"modified":"2026-07-22T15:21:30","modified_gmt":"2026-07-22T13:21:30","slug":"esclusivita-dei-medici-aaroi-emac-no-a-modifiche-unilaterali%ef%bf%bc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/?p=40514","title":{"rendered":"Esclusivit\u00e0 dei medici. AAROI-EMAC: \u201cNO a modifiche unilaterali&#8221;"},"content":{"rendered":"\n<p>In riferimento all\u2019emendamento 3.24 al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie, che propone di superare le incompatibilit\u00e0 previste dall\u2019articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, l\u2019AAROI-EMAC esprime contrariet\u00e0 ad una modifica del vincolo di esclusivit\u00e0 che pur volendo in linea di principio apprezzabilmente allargarne le maglie, al contempo introduce rischi di ricadute negative sia sui professionisti cui \u00e8 destinata, come ha gi\u00e0 dichiarato l\u2019ANAAO, sia \u2013 soprattutto \u2013 sul Sistema Sanitario Pubblico nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019emendamento introduce \u2013 con l\u2019obiettivo dichiarato di una pi\u00f9 elastica valorizzazione delle risorse umane disponibili \u2013 la possibilit\u00e0 di una \u201cattivit\u00e0 professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati\u201d da parte dei \u201cmedici dipendenti del SSN\u201d e dei \u201cmedici titolari di rapporto convenzionale\u201d, ma senza alcuna chiarezza sulle conseguenti modalit\u00e0 applicative di tale innovazione sia sotto il profilo organizzativo del lavoro, che non da oggi pu\u00f2 e deve integrarne le rispettive competenze professionali tra Ospedale e Territorio, sia sotto quello economico, che deve comunque tener conto del differente inquadramento nel SSN dei medici coinvolti.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne tutti i professionisti ospedalieri del pubblico impiego, di fronte ad una modifica ordinamentale cos\u00ec importante rispetto agli attuali vincoli cui per i medici \u00e8 sottoposta l\u2019esclusivit\u00e0 di rapporto, e che pi\u00f9 in generale non solo per essi comporta l\u2019unicit\u00e0 del rapporto di lavoro, non \u00e8 affatto immaginifico temere che un obiettivo della riforma in argomento, o quantomeno una sua ricaduta, possa configurare \u2013 tra l\u2019altro \u2013 una \u201csoluzione tampone\u201d per utilizzarli come tappabuchi al progetto delle \u201cCase di Comunit\u00e0\u201d che \u00e8 attualmente in una sostanziale situazione di stallo in quasi tutte le Regioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, sempre per quanto concerne il pubblico impiego, appare ambiguo l\u2019inserimento dei \u201csoggetti pubblici\u201d tra le strutture che potranno loro affidare \u201cattivit\u00e0 aggiuntive\u201d, evidentemente senza alcuna limitazione all\u2019azienda datrice di lavoro, poich\u00e9 non \u00e8 chiaro se tali attivit\u00e0 dovranno essere poi inquadrate contrattualmente come prestazioni aggiuntive ex art. 89, o sotto forma di una \u201clibera professione\u201d molto pi\u00f9 autonoma, come sembrerebbe quasi adombrare l\u2019emendamento 3.24 laddove prevede una semplice \u201ccomunicazione\u201d all\u2019amministrazione o all\u2019ente di appartenenza, il che non solo imporrebbe una sostanziale modifica \u2013 tra l\u2019altro \u2013 dell\u2019art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ma potrebbe anche addirittura risultare, almeno stando al testo, nel conferimento di incarichi anche libero professionali da parte e a carico economico di una o di pi\u00f9 aziende pubbliche a un medico appartenente ad un\u2019altra pubblica amministrazione. In pratica, in questa seconda ipotesi rischierebbero di crearsi medici pubblici dipendenti che al di fuori dell\u2019orario di lavoro contrattualmente dovuto presterebbero la propria opera anche in altre aziende pubbliche magari come gettonisti globetrotters, le cui remunerazioni non vorremmo che qualcuno tentasse poi di voler tutelare attraverso fantasiose nuove guarentigie normative ed economiche da introdurre in un prossimo CCNL.<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma, senza scendere in ulteriori altre ipotesi che sarebbero in vario grado tutte altrettanto destabilizzanti per il SSN pubblico, in base al significato letterale dell\u2019emendamento 3.24 non \u00e8 irrealistico temere che le buone intenzioni finalizzate al suo sostegno, manifestate da alcuni esponenti della maggioranza di governo con la precisazione che esso si intende limitato alla disponibilit\u00e0 volontaria del medico per le \u201cattivit\u00e0 aggiuntive\u201d in questione, possano rischiare di trasformarsi in un boomerang, favorendone invece la privatizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre ancora, mentre alcuni altri emendamenti su altri versanti che riguardano i professionisti, ad iniziare da quelli in formazione specialistica, appaiono senz\u2019altro pi\u00f9 convincenti, almeno a prima lettura, ce n\u2019\u00e8 un altro che verte sulla scelta del regime intra o extra moenia, il 3.37, che nonostante non sia ancora stato oggetto di critiche pubbliche appare ancor pi\u00f9 nebuloso, in quanto vorrebbe mettere in correlazione l\u2019obiettivo di superare la \u201crigida dicotomia tra regime di esclusivit\u00e0 e non esclusivit\u00e0\u201d con \u201cmeccanismi di incentivazione economica e progressione professionale\u201d,&nbsp; ma non si comprende con quali risorse economiche.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, le modifiche a un istituto di tale rilevanza per i Medici Ospedalieri come l\u2019esclusivit\u00e0 di rapporto non possono prescindere da un confronto preventivo con le Organizzazioni Sindacali che li rappresentano. La nostra Associazione \u00e8 disponibile ad un dialogo costruttivo, senza pregiudizi, ma anche senza alcuna intenzione di accettarne passivamente le incognite, che vanno chiarite prima di metter mano al suo impianto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In riferimento all\u2019emendamento 3.24 al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie, che propone di superare le incompatibilit\u00e0 previste dall\u2019articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, l\u2019AAROI-EMAC esprime contrariet\u00e0 ad una modifica del vincolo di esclusivit\u00e0 che pur volendo in linea di principio apprezzabilmente allargarne le maglie, al contempo introduce rischi di ricadute negative.<\/p>\n","protected":false},"author":35358,"featured_media":40515,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[19,68],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40514"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/35358"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40514"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40514\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40518,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40514\/revisions\/40518"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/40515"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aaroiemac.it\/notizie\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}