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Entro il 30 Giugno il recupero delle ferie del 2017

Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito per cui spetta la normale retribuzione ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi, però, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità..
In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni.
Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi. Dopo tre anni di servizio, spettano 28 o 32 giorni di ferie.
I dipendenti hanno inoltre diritto a quattro giornate di riposo che, però, devono essere fruiti esclusivamente nell’anno di riferimento, conseguentemente, non è possibile in alcun modo la trasposizione di quelli maturati in un anno nell’anno successivo.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Il 30 giugno 2019 ogni dipendente dovrà aver esaurito le ferie obbligatorie maturate nel 2017. A stabilirlo è l’articolo 10 del Dlgs. 66/2003 cioè il documento normativo che contiene le disposizioni in materia di orario di lavoro, straordinari e permessi.
Del periodo minimo di ferie, due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione mentre, le restanti possono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi. È tuttavia da ricordare che, nonostante le previsioni di legge, i contratti collettivi possono derogare alla scadenza dei 18 mesi prevedendo anche un termine più ampio a condizione che tale disposizione non snaturi la funzione stessa delle ferie, cioè il recupero delle energie psico-fisiche.

Essendo le giornate di astensione dal lavoro un diritto irrinunciabile (articolo 36 della Costituzione) la legge esclude che le quattro settimane obbligatorie possano essere liquidate in busta paga senza essere godute. L’erogazione di un importo a titolo di ferie non godute è concesso solo a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata. Viceversa, per gli eventuali giorni di ferie eccedenti il periodo minimo e previsti dalla contrattazione collettiva è possibile per le parti concordarne la monetizzazione.
Ma cosa succede se è il dipendente a rifiutarsi di godere delle ferie? Per rispondere a questa domanda è intervenuta perfino la Corte di Giustizia Europea che ha focalizzato la questione con sufficiente chiarezza: se il datore di lavoro riesce a provare la deliberata e piena consapevolezza del dipendente a non volere godere delle proprie ferie, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun pagamento nemmeno al termine del rapporto di lavoro. Il rifiuto, dunque, deve avvenire nelle condizioni di perfetto esercizio del diritto e, come detto, deve essere “deliberato e consapevole”.

Nel caso di ferie non godute per obbligo del datore di lavoro, il mancato godimento delle ferie entro il termine, invece, espone il datore ad una sanzione amministrativa pecuniaria. La violazione amministrativa si concretizza anche qualora il dipendente abbia goduto solo in parte del periodo obbligatorio di ferie. L’omessa fruizione delle ferie entro il termine comporta, inoltre, un pregiudizio per il lavoratore, in termini di mancato recupero delle energie psico-fisiche, il quale da un lato potrà agire in giudizio per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale e dall’altro chiedere il godimento sia pur tardivo dei periodi non fruiti. Su tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che il dipendente dovrà provare l’esistenza del danno biologico oltre al nesso tra il danno medesimo e il mancato godimento delle ferie entro i termini prescritti. Ovviamente, l’omessa fruizione dovrà essere valutata come indipendente dalla volontà del lavoratore. In caso contrario, lo stesso non potrà vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del datore.

Claudio Testuzza
Esperto in tematiche previdenziali

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