Senza consenso informato, al paziente spetta sempre il risarcimento
Per l’omesso consenso informato – obbligatorio per legge prima di qualsiasi trattamento medico sanitario – il paziente va risarcito anche se l’intervento è riuscito: la violazione di tale obbligo di trasparenza nei confronti del malato costituisce, di per sé, un illecito che dà diritto al risarcimento per il danno.
È quanto chiarito dalla Cassazione con la Sentenza n. 10414/16 del 20.05.16 in cui viene sottolineato che il danno per il mancato consenso informato è autonomo e indipendente rispetto a quello alla salute (che scatterebbe, invece, in caso di responsabilità medica), poiché sono differenti le norme e i beni giuridici tutelati dalla legge:
– gli obblighi di informazione da un lato (la cui violazione lede il diritto all’autodeterminazione del paziente),
– la necessaria diligenza medica durante l’intervento chirurgico o la terapia, dall’altro lato (la cui violazione, in caso di errore professionale, lede il diritto all’integrità psicofisica).
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