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Regione Umbria. Accordo per le risorse emergenza COVID-19

Comunicazione agli Iscritti

Il 5 Maggio è stato firmato tra la Regione Umbria e le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto “l´Accordo finalizzato all’assegnazione e utilizzo delle risorse salario accessorio per la gestione dell’emergenza Covid-19“. L´intesa è stata siglata con la pregiudiziale che gli accordi futuri, sulle altre risorse da assegnare, andranno discussi in tavoli separati. Dirigenza da una parte e Comparto da un´altra.

I Colleghi – afferma Alvaro Chianella, Presidente AAROI-EMAC Umbria – hanno già ricevuto la premialità prevista che per la nostra categoria si colloca al livello più alto”.

L´ACCORDO

Per la Regione Umbria le somme stanziate ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, ammontano a € 3.726.843, destinati a remunerare gli istituti di cui alle lett. a) e c) del presente accordo. La Regione si impegna ad integrare tali risorse con ulteriori somme statali e/o regionali destinate all’istituto di cui alla lett. b) del presente accordo.

Le complessive risorse stanziate andranno, pertanto, a finanziare:

a) l’estensione dell’indennità di malattie infettive di cui all’art 86, comma 6 lett. c), del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018, quantificata in € 6,89/die comprensiva di oneri a carico d’Ente, al personale del comparto assegnato a servizi coinvolti nella gestione dei pazienti covid-19 per effetto degli interventi di riorganizzazione adottati da ciascuna Azienda sanitaria nella gestione dello stato emergenziale. In particolare, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, tale indennità verrà riconosciuta al personale infermieristico, agli oss, ai tecnici sanitari prevalentemente preposti ai servizi interessati ed al personale prevalentemente addetto all’effettuazione dei tamponi domiciliari, sulla base della ricognizione all’uopo operata da ciascuna Azienda nell’ambito delle strutture individuate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente accordo, e verrà attribuita con le modalità contrattualmente previste per i mesi di marzo, aprile e maggio tenuto conto delle decorrenze delle misure organizzative adottate da ciascuna Azienda, salvo proroga in relazione al perdurare dello stato di emergenza;

b) l’erogazione di una retribuzione accessoria straordinaria e aggiuntiva a titolo di produttività/risultato una tantum di cui, per il comparto, all’art. 75, comma 1, lett f) del CCNL del 21 maggio 2018 e, per la dirigenza, all’art. 93 del CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019 e alle ulteriori disposizioni contrattuali vigenti per la dirigenza professionale, tecnico e amministrativa, finalizzata a remunerare l’apporto del personale nella gestione della fase emergenziale e nel conseguimento dell’obiettivo di performance organizzativa di tutto il sistema sanitario regionale volto a garantire la continuità dei servizi ospedalieri e territoriali alla popolazione. Per effetto, infatti, delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale nn. 5/6/9 di marzo 2020, il modello organizzativo del sistema sanitario regionale è stato completamente stravolto per garantire, tramite tutto il personale che opera presso le Aziende sanitarie, la continuità dei servizi ospedalieri e territoriali alla popolazione. Stante la situazione emergenziale, le parti concordano che al conseguimento dello specifico obiettivo di performance organizzativa concorre tutto il personale dirigenziale e non delle Aziende sanitarie regionali con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato e a tempo determinato, compreso il personale dell’Università degli Studi di Perugia in convenzione con il SSR.  Le parti concordano di Particolare l’importo individualmente spettante sulla base dei seguenti criteri:

  •  il compenso verrà erogato in relazione alle attività espletate dal personale nel corso del mese di marzo 2020, quale periodo di massima allerta sanitaria e di vigenza delle misure organizzative straordinarie adottate dalla Regione e dalle Aziende sanitarie, con esclusione delle giornate di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate, salvo per i riposi compensativi, i giorni di infortunio Covid-19 e relativa quarantena, anche fiduciaria; 
  • all’interno di una medesima fascia il compenso verrà riconosciuto equamente a tutto il personale, indipendentemente dal ruolo e dalla qualifica posseduti, in ragione della medesima gravosità dell’attività svolta e del medesimo apporto fornito per il raggiungimento dell’obiettivo;
  • nella valutazione dell’apporto individuale al conseguimento dell’obiettivo verranno valorizzate le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza Covid-19, con particolare riguardo all’impegno profuso nella gestione della medesima 

c) l’incremento delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario di cui, per il comparto, all’art. 31 del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e, per la dirigenza, all’art. 30 del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 19 dicembre 2019 funzionali alla remunerazione delle prestazioni rese nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dal personale dipendente delle aziende sanitarie direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, salvo proroga in relazione al perdurare dello stato di emergenza.

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