Sospensione dell’applicazione della tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive della Dirigenza Medica
Le prestazioni aggiuntive previste dall’art. 89 comma 2 del CCNL 2019-21, dall’introduzione del Decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024, sono remunerate applicando il regime di tassazione agevolata al 15% fino al completo utilizzo dei fondi stanziati e assegnati alle Regioni dal Governo con la legge di Bilancio secondo l’accordo della Conferenza Stato-Regioni “Riparto del fondo sanitario”.
Le Regioni, a loro volta, dovrebbero determinare la ripartizione della quota assegnata tra le varie Aziende Ospedaliere regionali in base alle ricognizioni regionali sugli importi 2021 del Conto Annuale dichiarati dagli Enti, detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità e distinguendo la quota di finanziamento delle prestazioni aggiuntive del personale dirigente da quelle del personale sanitario comparto.
Qualora tali fondi dovessero esaurirsi, a seguito degli accertamenti delle risorse utilizzate che si auspicano siano quadrimestrali, gli Enti Ospedalieri possono stanziare ulteriori risorse (ad esempio, la quota del 5% della legge Balduzzi sulla Libera Professione), per continuare a richiedere e a far svolgere tali prestazioni a cui, però, deve essere applicato per legge il regime di tassazione ordinaria (IRPEF).
È indispensabile essere tempestivamente e formalmente informati dell’eventuale esaurimento dei fondi dedicati e del conseguente passaggio dal regime di tassazione agevolata (15%) a quello ordinario (IRPEF). La variazione del carico fiscale, che impatta significativamente sul compenso netto, non può venir riscontrata solo a posteriori con la consultazione della busta paga. Richiedere e far svolgere un’attività lavorativa straordinaria e aggiuntiva senza fornire preventiva e adeguata informativa sulle condizioni economiche e fiscali applicabili costituisce una grave violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro.
Si invita pertanto a verificare sempre le condizioni prima di accettare tali attività ricordando che le prestazioni aggiuntive sono attività richieste preventivamente dall’azienda su base volontaria, d’intesa con le équipes dei servizi interessati (art. 27 comma 8 CCNL ‘19-‘21).
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