Impiego nelle Unità Operative di Pronto Soccorso di Medici Anestesisti Rianimatori
Giungono in questi giorni alla nostra attenzione (per l’ennesima volta negli anni), segnalazioni inerenti intenzionalità riguardanti proposte o addirittura disposizioni di servizio aziendali, provenienti da diverse Regioni, finalizzate all’impiego estemporaneo o addirittura sistematico nelle Unità Operative (di seguito per brevità anche “UU. OO.”) di Pronto Soccorso (di seguito per brevità anche “PS”) di Medici Anestesisti Rianimatori (di seguito per brevità anche “AR”).
La questione si ripropone ormai ciclicamente, con cadenze temporali che assomigliano a quelle stabilite dalle sempiterne leggi fisiche che regolano i movimenti della Terra rispetto ai corpi celesti, con sembianze simili a quelle tipiche della “Precessione degli Equinozi”, rispetto ai tentativi di cambiare gli ordinamenti e le normative in materia di equipollenze e affinità specialistiche mediche oltre che negli ambiti dei contratti di lavoro.
Per l’ennesima volta negli anni, pertanto, corre oggi l’obbligo di far chiarezza sull’argomento, sgombrando il campo (per l’ennesima volta negli anni auspicando che non si debba farlo nei secoli a venire o magari in eterno) da ogni dubbio e da ogni opacità comunicativa e/o interpretativa, da parte di chiunque, su tutto quanto inerente (non alla fisica spaziale ma alla corretta organizzazione del lavoro negli Enti del Sistema Sanitario Nazionale, di seguito per brevità anche “SSN”), richiedendoci una biblica pazienza nel (ri)partire:
- dalle equipollenze e dalle affinità specialistiche mediche così come normate dal Decreto del Ministero della Salute del 30.01.1998 nelle relative tabelle, via via aggiornate fino a quelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 187) l’11 agosto 2023;
- dal vigente (ad oggi) CCNL Triennio 2019-2021 del 23.01.2024, tenendo conto che il CCNL Triennio 2022-2024 (ad oggi ancora in attesa della firma definitiva della PreIntesa siglata il 18.11.2025) nulla varierà al proposito;
- dalle caratteristiche, anche in termini contrattuali nazionali, dell’orario di lavoro svolto nei PS, che per sua natura è sostanzialmente e funzionalmente configurato come un “Servizio di guardia”;
- dalle caratteristiche, anche in termini contrattuali nazionali, delle prestazioni che i Medici AR dipendenti da qualsivoglia Ente del SSN sono tenuti a svolgere per dovere d’ufficio, i limiti delle quali corrispondono esattamente a quelli riservati anche per legge alla Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore (di seguito per brevità anche “ARTID”).
Passiamo ordunque all’analisi ordinamentale, normativa, contrattuale, organizzativa del lavoro in materia.
- Per quanto concerne le equipollenze e le affinità specialistiche mediche, resta ad oggi immutata l’assenza di qualsivoglia equipollenza e/o affinità della Specializzazione ARTID con qualsivoglia altra specializzazione.
- Il vigente (ad oggi) CCNL Triennio 2019-2021 del 23.01.2024 recita:
- all’Art. 29 (Servizio di guardia):
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale, mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario, da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia di unità operativa (ex divisionale) o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o ex interdivisionali) e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee è previsto solo per aree che insistono sullo stesso presidio; esso deve riferirsi ad Unità operative/Servizi appartenenti ad aree con particolari affinità cliniche (medica, chirurgica e dei servizi), tenendo conto delle omogenee competenze. Il dirigente non può essere preposto a più servizi di guardia contemporaneamente.
- All’Allegato 1 (Servizio di guardia):
1. In riferimento all’art. 29, e in coerenza con eventuali criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. l) relativi ai criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilità e di guardia, le parti si danno atto che il servizio di guardia in generale va organizzato per unità operativa:
– nei servizi di pronto soccorso;
– in tutte le strutture ove esistano terapie intensive (Anestesia e Rianimazione, Utic, Terapia Intensiva Neonatale, ecc.) e semi-intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche, ecc.);
– ove esista una unità ictus di II livello;
– attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello;
– nell’area ostetrico-ginecologica, con attività di ostetricia;
– Eventuali altre unità operative e/o servizi a supporto.
- Le caratteristiche delle attività di servizio nei PS, qualora e laddove un qualsivoglia turno di lavoro ivi assegnato preveda lo svolgimento di prestazioni diverse da quelle che in termini generali sono inquadrabili come “consulenze” (intendendosi per “consulenze” le prestazioni specialistiche che a richiesta del PS medesimo si rendano necessarie a supporto e non in sostituzione del Medico di PS), sono tali da dover essere garantite esclusivamente da Medici dedicati ai PS, siano essi specialisti in Medicina d’Emergenza-Urgenza (in breve “MEU”) ovvero in altre discipline equipollenti o affini, ovvero ancora medici non specialisti i quali in forza di deroghe o di modalità sussidiarie sono a vario titolo reclutati a tal fine.
- Le caratteristiche delle prestazioni che i Medici Specialisti ARTID dipendenti da qualsivoglia Ente del SSN sono tenuti a svolgere per dovere d’ufficio nei PS rientrano invece esclusivamente nelle “consulenze”.
PERTANTO, AI MEDICI DIPENDENTI APPARTENENTI A UNITÀ OPERATIVE ARTID, CHE PER DEFINIZIONE TAUTOLOGICA SONO ESCLUSIVAMENTE MEDICI AR, NON PUÒ E NON DEVE IN ALCUN MODO ESSERE IMPOSTO DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVE NELLE UU. OO. DI PS.
Acclarato tutto quanto sopra, passiamo orsù ad esaminare l’eventualità che un Ente del SSN proponga ai propri Medici AR Dipendenti di aderire ad una disponibilità volontaria a prestare servizio in PS, eventualmente in varie e/o composite modalità organizzative e/o con altrettanto varie e/o molteplici modalità remunerative, sulle quali qui soprassediamo unicamente per evitare di addentrarci in ipotesi e/o casistiche di fatto innumerevoli. In tali eventualità l’AAROI-EMAC, con valenza su tutto il territorio nazionale, senza alcuna eccezione:
- considera comunque inderogabile che l’eventuale scelta di accettare proposte finalizzate all’acquisizione di disponibilità volontarie di Medici AR a svolgere turni di servizio in PS sia strettamente individuale, e che resti quindi liberamente nelle facoltà decisionali che spettano personalmente a ciascun Medico AR interpellato a tal fine;
- esclude e disconosce in modo assoluto accordi di tipo “collettivo” (i. e. aziendali o regionali) che in qualsiasi modo rischino di configurare, nei confronti dei singoli Medici AR, un obbligo ad accettare tali proposte;
- NON consiglia di accettare tali proposte, né può avallarle in generale, tuttavia si rende disponibile, attraverso i Presidenti delle proprie Sezioni Regionali, a fornire caso per caso una valutazione di opportunità sulla scelta di accettarle o meno, lasciando comunque ogni responsabilità decisionale a ciascun Medico AR interessato;
- in caso di proposte ove siano rilevabili difformità rispetto ai principi sopra enunciati, si riserva ogni iniziativa di contestazione sindacale, nonché ogni facoltà di azione nelle sedi ritenute opportune.
La presente Informativa è un aggiornamento che annulla e sostituisce ogni altra precedente comunicazione sull’argomento, e pertanto rappresenta a valere dalla data odierna, a valere per chiunque e in qualsiasi contesto, l’unico documento a cui far riferimento nel merito di quanto in oggetto. Nessuno è autorizzato ad alterarne in alcun modo il significato letterale. Pertanto si resta disponibili a chiarirne eventuali dubbi interpretativi, che tuttavia si auspica non possano emergere, consideratane la chiarezza.
Il Presidente Nazionale Dr Alessandro Vergallo
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