Aspettativa per incarichi a tempo determinato: la Cassazione conferma il diritto dei Dirigenti Medici
AAROI-EMAC: ordinanza destinata a fare giurisprudenza a tutela della mobilità professionale
La Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito che l’aspettativa prevista dall’art. 10, comma 8, lettera b), del CCNL 10.2.2004 (così come integrato dall’art. 24 CCNL 3.11.2005) dell’Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, per accettare un incarico a tempo determinato presso un’altra Azienda sanitaria è un diritto del dirigente medico e non può essere subordinata alla discrezionalità dell’Azienda di appartenenza.
L’ordinanza, depositata il 9 giugno 2026, chiude una vicenda giudiziaria durata diversi anni e conferma integralmente la tesi sostenuta dall’AAROI-EMAC, che ha deciso di affiancare una dirigente medica coinvolta nei giudizi di Appello e Cassazione, ritenendo che la questione riguardasse un principio di interesse generale per tutta la categoria.
La vicenda risale al 2018, quando una dirigente medica di un’Azienda sanitaria della Toscana, dopo aver ricevuto alcune proposte di incarico a tempo determinato presso Aziende sanitarie di Roma, chiese l’aspettativa prevista ai sensi del CCNL vigente all’epoca. L’Azienda respinse tutte le richieste, costringendola a dimettersi per giusta causa.
Nel 2019 l’Azienda toscana notificava un’ordinanza-ingiunzione con la quale chiedeva il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. La dirigente proponeva ricorso, ma con sentenza dell’8 Settembre 2020 il Tribunale di Arezzo lo respingeva, ritenendo che la concessione dell’aspettativa fosse una facoltà e non un diritto del dirigente e che la decisione di accogliere o meno la richiesta fosse rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione.
La sentenza è stata successivamente ribaltata quando la Corte d’Appello di Firenze riconobbe che, sulla base del CCNL applicabile, la concessione dell’aspettativa è obbligatoria, con la possibilità di opporre un “motivato diniego” in caso di impieghi in ambito extranazionale. Un principio che la Cassazione ha definitivamente confermato, rigettando il ricorso dell’Azienda sanitaria, ritenendo “ormai indubitabile l’obbligatorietà” della concessione dell’aspettativa per il conferimento di incarichi a tempo determinato, quantomeno dalla vigenza del CCNL applicabile all’epoca dei fatti. Ma resta comunque al di là di ogni dubbio il fatto che il diritto all’aspettativa sancito dall’art. 10 del CCNL 10.2.2004, così come integrato dall’art. 24 CCNL 3.11.2005, non è mai stato disapplicato da alcun CCNL successivo, incluso quello del 27.02.2026 ad oggi vigente.
“Questa ordinanza mette finalmente un punto fermo su una questione che negli anni ha dato luogo a interpretazioni difformi e spesso restrittive da parte delle Aziende sanitarie – dichiarano Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC, e Luigi Zurlo, Responsabile degli Affari Legali dell’Associazione –. La Corte di Cassazione conferma che l’aspettativa prevista dal CCNL per accettare un incarico a tempo determinato presso un’altra Azienda sanitaria è un diritto del dirigente medico. Per questo l’AAROI-EMAC ha scelto di sostenere questa vicenda fino all’ultimo grado di giudizio: era in gioco la posizione di una Collega, ma anche un principio fondamentale per tutti i dirigenti medici”.
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