Dopo la Cassazione, anche il Tribunale di Como: l’aspettativa per incarico a termine è un diritto del Dirigente Medico
AAROI-EMAC: nuova vittoria a tutela dei diritti delle Colleghe e dei Colleghi
Il Tribunale di Como (Ordinanza R.G. n. 700/2026 del 20 Luglio 2026) ha accolto il ricorso d’urgenza promosso da una dirigente medica Anestesista Rianimatrice, assistita dall’AAROI-EMAC Lombardia e patrocinata dall’avvocata Silvia Balestro, contro il diniego di aspettativa opposto da un’ASST lombarda.
L’Azienda aveva respinto la richiesta di aspettativa, presentata dalla dottoressa per accettare un incarico a tempo determinato presso un’altra ASST, sostenendo che esigenze di organico legittimassero il diniego e richiamando inoltre il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione.
La Giudice del Lavoro ha annullato i provvedimenti aziendali, facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 18657/2026, pronunciata a seguito di un precedente ricorso promosso dall’AAROI-EMAC. La Suprema Corte ha infatti chiarito che l’aspettativa prevista dall’art. 10, comma 8, lettera b), del CCNL 10.2.2004 (così come integrato dall’art. 24 CCNL 3.11.2005) dell’Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria costituisce un diritto del dipendente e non è rimessa alla discrezionalità dell’Azienda: in presenza di un incarico a tempo determinato presso un’altra amministrazione sanitaria, l’aspettativa deve essere concessa, senza che possano essere opposte esigenze organizzative o carenze di personale.
Il provvedimento del Tribunale di Como rappresenta una delle prime applicazioni in sede di merito del principio affermato dalla Cassazione, confermandone la piena efficacia e offrendo un ulteriore punto di riferimento per tutte le Aziende sanitarie chiamate ad applicare correttamente la disciplina contrattuale.
L’Ordinanza riveste inoltre particolare rilievo perché esclude che il vincolo quinquennale di permanenza previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 – richiamato dall’ASST anche nel contratto individuale di assunzione della ricorrente – possa impedire la concessione dell’aspettativa. La Giudice ha infatti chiarito che tale vincolo riguarda esclusivamente i trasferimenti definitivi e non una temporanea sospensione del rapporto di lavoro quale l’aspettativa, istituto che, al contrario, favorisce la circolazione delle competenze professionali all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.
L’ASST è stata pertanto condannata a concedere immediatamente l’aspettativa richiesta e al pagamento delle spese di lite.
“Dopo la fondamentale affermazione di principio ottenuta in Cassazione, questa Ordinanza dimostra che tale principio trova oggi concreta applicazione anche nei Tribunali di merito – dichiarano Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC e Cristina Mascheroni, Vicepresidente AAROI-EMAC Area Nord e Presidente AAROI-EMAC Lombardia –. Si tratta di un risultato che conferma l’efficacia dell’azione sindacale e della tutela legale dell’AAROI-EMAC, capace di consolidare, dalla Suprema Corte fino ai giudici di merito, la piena tutela dei diritti contrattuali dei Medici”.
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