Esclusività dei medici. AAROI-EMAC: “NO a modifiche unilaterali”
In riferimento all’emendamento 3.24 al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie, che propone di superare le incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, l’AAROI-EMAC esprime contrarietà ad una modifica del vincolo di esclusività che pur volendo in linea di principio apprezzabilmente allargarne le maglie, al contempo introduce rischi di ricadute negative sia sui professionisti cui è destinata, come ha già dichiarato l’ANAAO, sia – soprattutto – sul Sistema Sanitario Pubblico nel suo complesso.
L’emendamento introduce – con l’obiettivo dichiarato di una più elastica valorizzazione delle risorse umane disponibili – la possibilità di una “attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati” da parte dei “medici dipendenti del SSN” e dei “medici titolari di rapporto convenzionale”, ma senza alcuna chiarezza sulle conseguenti modalità applicative di tale innovazione sia sotto il profilo organizzativo del lavoro, che non da oggi può e deve integrarne le rispettive competenze professionali tra Ospedale e Territorio, sia sotto quello economico, che deve comunque tener conto del differente inquadramento nel SSN dei medici coinvolti.
Per quanto concerne tutti i professionisti ospedalieri del pubblico impiego, di fronte ad una modifica ordinamentale così importante rispetto agli attuali vincoli cui per i medici è sottoposta l’esclusività di rapporto, e che più in generale non solo per essi comporta l’unicità del rapporto di lavoro, non è affatto immaginifico temere che un obiettivo della riforma in argomento, o quantomeno una sua ricaduta, possa configurare – tra l’altro – una “soluzione tampone” per utilizzarli come tappabuchi al progetto delle “Case di Comunità” che è attualmente in una sostanziale situazione di stallo in quasi tutte le Regioni.
Inoltre, sempre per quanto concerne il pubblico impiego, appare ambiguo l’inserimento dei “soggetti pubblici” tra le strutture che potranno loro affidare “attività aggiuntive”, evidentemente senza alcuna limitazione all’azienda datrice di lavoro, poiché non è chiaro se tali attività dovranno essere poi inquadrate contrattualmente come prestazioni aggiuntive ex art. 89, o sotto forma di una “libera professione” molto più autonoma, come sembrerebbe quasi adombrare l’emendamento 3.24 laddove prevede una semplice “comunicazione” all’amministrazione o all’ente di appartenenza, il che non solo imporrebbe una sostanziale modifica – tra l’altro – dell’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ma potrebbe anche addirittura risultare, almeno stando al testo, nel conferimento di incarichi anche libero professionali da parte e a carico economico di una o di più aziende pubbliche a un medico appartenente ad un’altra pubblica amministrazione. In pratica, in questa seconda ipotesi rischierebbero di crearsi medici pubblici dipendenti che al di fuori dell’orario di lavoro contrattualmente dovuto presterebbero la propria opera anche in altre aziende pubbliche magari come gettonisti globetrotters, le cui remunerazioni non vorremmo che qualcuno tentasse poi di voler tutelare attraverso fantasiose nuove guarentigie normative ed economiche da introdurre in un prossimo CCNL.
Insomma, senza scendere in ulteriori altre ipotesi che sarebbero in vario grado tutte altrettanto destabilizzanti per il SSN pubblico, in base al significato letterale dell’emendamento 3.24 non è irrealistico temere che le buone intenzioni finalizzate al suo sostegno, manifestate da alcuni esponenti della maggioranza di governo con la precisazione che esso si intende limitato alla disponibilità volontaria del medico per le “attività aggiuntive” in questione, possano rischiare di trasformarsi in un boomerang, favorendone invece la privatizzazione.
Inoltre ancora, mentre alcuni altri emendamenti su altri versanti che riguardano i professionisti, ad iniziare da quelli in formazione specialistica, appaiono senz’altro più convincenti, almeno a prima lettura, ce n’è un altro che verte sulla scelta del regime intra o extra moenia, il 3.37, che nonostante non sia ancora stato oggetto di critiche pubbliche appare ancor più nebuloso, in quanto vorrebbe mettere in correlazione l’obiettivo di superare la “rigida dicotomia tra regime di esclusività e non esclusività” con “meccanismi di incentivazione economica e progressione professionale”, ma non si comprende con quali risorse economiche.
In conclusione, le modifiche a un istituto di tale rilevanza per i Medici Ospedalieri come l’esclusività di rapporto non possono prescindere da un confronto preventivo con le Organizzazioni Sindacali che li rappresentano. La nostra Associazione è disponibile ad un dialogo costruttivo, senza pregiudizi, ma anche senza alcuna intenzione di accettarne passivamente le incognite, che vanno chiarite prima di metter mano al suo impianto.
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