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Contratto 2019-2021: firmato l’Accordo quadro

Rinviata in attesa di definizione legislativa e comunque per non più di 90 giorni la definizione della composizione dei contratti della dirigenza. Evitati stravolgimenti sui rinnovi contrattuali della dirigenza. 

La COSMED ha sottoscritto questa mattina all’Aran l’accordo quadro su comparti e aree, atto preliminare per l’avvio della stagione contrattuale 2019-2021. 

L’Accordo definisce gli ambiti contrattuali di comparti e aree, mentre prevede un rinvio massimo di 90 giorni per la definizione della collocazione della dirigenza PTA del Servizio Sanitario Nazionale consentendo, come richiesto dalla COSMED, di poter correggere nel frattempo la stortura introdotta a suo tempo, con un colpo di mano nottetempo, dalla legge di bilancio 2019 (comma 687) con la previsione del rientro della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa nel contratto della Dirigenza sanitaria. 

Si sottolinea, contrariamente a quanto affermato da una sigla che non ha sottoscritto l’accordo, che il rinvio massimo di 90 giorni, non potrà provocare alcun ritardo per i prossimi rinnovi dei contratti della Dirigenza. 

Inoltre occorre sottolineare che il comma 687 della legge di bilancio 2019, già differita in occasione della scorsa stagione contrattuale, è oggetto di numerose richieste di abrogazione da parte di tutte le parti politiche, in quanto tale norma come ribadito da COSMED costituisce: 

− un’indebita ingerenza della politica nell’autonomo potere decisionale del tavolo sindacale; 

− una lesione della libertà sindacale in quanto la rappresentatività sindacale è stata determinata sulla base dell’attuale composizione (sarebbe come se dopo le elezioni venissero modificati i collegi elettorali); 

− un grave effetto retroattivo non solo sulla rappresentatività sindacale, ma anche su atti già deliberati come quelli sulle prerogative sindacali, con inevitabile contenzioso; 

− una disposizione che non tiene conto della separazione dei fondi tra sanitari e TPA avvenuta negli ultimi contratti giustamente distinti tra sanitari e TPA; 

− un provvedimento che priva la Dirigenza TPA di una rappresentanza costringendo le proprie associazioni a modificare i propri statuti e assetti organizzativi; 

− un elemento che non riconosce la specificità della dirigenza sanitaria normata dalla 229/99 reintroducendo una commistione che allontana il riconoscimento della dirigenza medica e sanitaria come categoria con caratteristiche specifiche nell’ambito del pubblico impiego; 

− una complicazione che produce in decentrata una duplicazione disarmonica di tavoli tra vecchio e nuovo contratto. 

Senza tale rinvio l’Accordo avrebbe costituito una falsa partenza per il rinnovo dei contratti, in quanto avrebbe comportato una serie di complicazioni con inevitabile rallentamento dell’iter contrattuale. 

Pertanto la proposta di mediazione dell’ARAN di rinviare a completamento dell’iter in sede politica la questione PTA ci ha trovato convintamente concordi. 

Oltre alla COSMED hanno sottoscritto l’accordo CGIL, CISL, UIL, CODIRP, USB, CSE, CGS, CONFSAL, CISAL. CIDA, pur sulla stessa linea della COSMED per quanto riguarda il rinvio della definizione della collocazione della Dirigenza PTA del Servizio Sanitario Nazionale, non ha  sottoscritto l’accordo a causa del mancato riconoscimento delle alte professionalità al di fuori della sanità, con apposita collocazione nella dirigenza. Non hanno firmato anche CONFEDIR e USAE. 

Il rinvio della collocazione della PTA, anche in ragione del fatto che è limitato a non più di 90 giorni, aldilà di rare prese di posizione demagogiche e strumentali, non altera in alcun modo l’iter contrattuale. Infatti se è vero che per la firma definitiva dei contratti occorre l’accordo quadro completo è altrettanto vero che mancano gli atti di indirizzo da parte delle Regioni e di altre parti datoriali e che l’unico atto di indirizzo in procinto di pervenire in ARAN è quello del comparto delle funzioni centrali. 

Chiunque abbia un minimo di esperienza e competenza sindacale sa molto bene che le firme definitive avvengono dopo una trattativa anche informale con le parte datoriali. 

Nulla vieta che sin da subito si apra il confronto con le controparti, in particolare le Regioni. Non è certo il problema notarile della sigla completa dell’accordo quadro, che in ogni caso avverrà entro e non oltre 90 giorni, che può giustificare il mancato avvio di un interlocuzione con i datori di lavoro. 

Del resto ARAN calendarizza l’ordine dei contratti da trattare sulla base degli atti di indirizzo pervenuti. 

La firma definitiva dell’accordo quadro della Dirigenza in ogni caso arriverà ben prima dell’ipotesi di rinnovo contrattuale. Sollecitiamo pertanto l’emanazione degli atti di indirizzo e il confronto sui contenuti. 

Nel frattempo auspichiamo che tempestivamente il Legislatore ponga rimedio al problema, da esso stesso creato, abrogando il 687 nei prossimi veicoli legislativi. 

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