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AAROI-EMAC Molise su assunzione Medici Anestesisti Rianimatori

Con riferimento alle notizie diffuse dagli organi d’informazione regionali relative all’assunzione di n.ro 16 Medici Anestesisti-Rianimatori, pur apprezzando gli sforzi intrapresi dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per colmare la gravissima carenza di organico delle Unità Operative di Anestesia e Rianimazione, occorre precisare che le notizie diffuse, che essendo molto verosimilmente riferite alla deliberazione del Direttore Generale n.ro 1325 del 09.11.2022 di approvazione della graduatoria relativa a un concorso finalizzato all’assunzione di n.23 medici nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, al momento non sembra, invece, che possano essere riferite alla effettiva assunzione degli stessi. Dalla suddetta graduatoria emerge che sono risultati idonei n.ro 16 medici di cui uno soltanto risulta essere specialista nella disciplina, mentre tutti gli altri risultano essere specializzandi e non già specialisti.
Premesso anche che è nella linea della Associazione, dallo scrivente rappresentata in Molise, collaborare alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani colleghi specializzandi, nonché collaborare affinché in costoro possa crescere un senso di appartenenza alle strutture pubbliche regionali cosicché possano assicurare il turnover e il necessario ricambio generazionale, occorre però, a tal fine, precisare le modalità e limiti che la normativa vigente prevede circa il loro impiego.
Se si tiene, dunque, conto di quanto sopra e delle normative vigenti vedremo come appare non ancora risolta la grave carenza di medici anestesisti rianimatori negli ospedali pubblici molisani. In sintesi per quanto riguarda le mansioni alle quali può essere adibito uno specializzando reclutato in libera professione o assunto con rapporto di lavoro dipendente si fa presente che i “privileges degli specializzandi” restano regolati dal DL 17/8/99 n.368 che all’art.38 recita:

  1. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
  2. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell’unita’ operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.
    L’art.1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferendosi ai medici specializzandi recita:
    “Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.” –
    Dunque, appare opportuno consigliare la stesura di una procedura concordata tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e gli specializzandi vidimata dalla Direzione Sanitaria dove vengano esplicitate di comune accordo le attività alle quali gli specializzandi possano essere adibiti, le metodiche ed il personale coinvolto tenuto conto che, per completezza, c’è da citare il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 che all’art.29 recita:
  1. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell’espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche e’ invece riservata al medico specialista.
  1. Il possesso della specializzazione e’ comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
    Concludendo e ribadendo che “In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo” si ritiene che occorre proseguire nell’impegno di reclutare medici anestesisti rianimatori da impiegare negli ospedali pubblici molisani, in quanto, ammesso anche che tutti i 16 colleghi della richiamata graduatoria siano disponibili a prendere servizio, i 15 specializzandi sarebbero in qualche modo utili a mitigare le carenze di organico, ma, tenuto conto delle richiamate norme, non sufficienti, al momento, a risolverle.

David Di Lello
Presidente della Sezione Molise AAROI-EMAC

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