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Ferie non godute: cade il divieto per legge di monetizzazione nella Pubblica Amministrazione!

L’ostacolo normativo che per oltre un decennio ha negato il diritto al pagamento delle ferie non godute nel pubblico impiego è stato definitivamente superato. Con la conversione in legge del DL n. 144/2026, avvenuta lo scorso 30 settembre, il legislatore ha modificato l’articolo 5, comma 8, del DL 95/2012, eliminando quel divieto assoluto di monetizzazione che finora ha ingiustamente penalizzato per anni anche i medici e i professionisti sanitari, costringendo a ricorrere ai Tribunali coloro ai quali veniva negato il diritto ad aver almeno un ristoro economico a fronte di una fruizione delle ferie resa impossibile da cause estranee alla loro volontà.

Un ruolo determinante nel superamento di questa norma è stato svolto dall’Unione Europea, prima con una sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-218/22) e, successivamente, con la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea nel luglio 2024. Interventi che hanno costretto l’Italia a modificare la propria normativa, confermando quanto l’AAROI-EMAC sostiene da tempo nelle aule di tribunale. Da questa palese illegittimità erano infatti partiti i nostri contenziosi, che ci hanno visto sistematicamente vittoriosi contro le Aziende Sanitarie.

Cosa cambia oggi per i medici ospedalieri?
La nuova norma ribalta completamente la prospettiva e pone l’onere della prova a carico delle Amministrazioni. Oggi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente ha pieno diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Il datore di lavoro potrà negare il pagamento solo ed esclusivamente se in grado di dimostrare di aver messo in atto tre azioni precise:

  1. Aver formalmente invitato il medico, in tempo utile, a fruire delle ferie spettanti;
  2. Avergli garantito la reale possibilità organizzativa di poterne fruire (un paradosso, considerando le croniche carenze di organico nei nostri reparti di area critica);
  3. Averlo espressamente informato che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita sia dei giorni di riposo sia del relativo risarcimento economico.

Solo in presenza di “una scelta consapevole” del lavoratore di rinunciare alle ferie, adeguatamente provata dall’Azienda, non spetterà alcun trattamento economico sostitutivo. In tutti gli altri casi, il pagamento è dovuto.

La clausola sul futuro e la posizione dell’AAROI-EMAC
Il legislatore ha tuttavia introdotto una limitazione temporale all’applicazione della nuova disciplina. Il comma 2 del decreto stabilisce infatti che queste disposizioni si applichino “solo per il futuro”, ovvero ai periodi di ferie maturati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.

Una limitazione su cui esprimiamo forti perplessità, trattandosi del recepimento di un principio di diritto europeo già esistente e vincolante. Per questo motivo, la posizione di AAROI-EMAC rimane invariata: utilizzeremo la nuova formulazione legislativa come un ulteriore elemento a sostegno dei contenziosi legali già in corso per i periodi pregressi, oltre che per quelli futuri.

Il danno oltre alla beffa costituito dalle ferie arretrate non godute che al termine dell’attività lavorativa rischiano di restare non ristorate economicamente è una questione profondamente sentita dai nostri Iscritti e dalle nostre Iscritte, costretti/e per anni a rinunciare ai propri periodi di riposo per garantire il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Oggi, con questa norma, viene ulteriormente rafforzato un principio fondamentale: a chi non è stato consentito di esercitare il diritto al riposo non può essere negato il riconoscimento economico delle ferie non godute!

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