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Aspettativa per incarico a termine: ennesima vittoria AAROI-EMAC

Ennesima vittoria dell’AAROI-EMAC sul diritto dell’aspettativa per incarico a termine. Con il provvedimento del 23 ottobre 2026, il Tribunale di Como ha respinto il reclamo presentato da una ASST della Lombardia, confermando l’ordinanza del 20 luglio che aveva riconosciuto a una Dirigente Medica Anestesista Rianimatrice, assistita dall’AAROI-EMAC Lombardia, il diritto all’aspettativa per assumere un incarico a tempo determinato presso un’altra Azienda sanitaria.

Il Giudice ha respinto entrambi i motivi con cui l’Azienda aveva contestato il precedente provvedimento: la possibilità di subordinare l’aspettativa alle esigenze organizzative e di servizio e il presunto impedimento derivante dal vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede di assegnazione.

Sul primo punto, il Tribunale ha ribadito la distinzione tra l’aspettativa per esigenze personali o familiari, concedibile compatibilmente con le esigenze di servizio, e quella disciplinata dall’art. 10, comma 8, lettera b), del CCNL 10 febbraio 2004, come modificato dal CCNL 3 novembre 2005. Per quest’ultima, in presenza dei presupposti contrattuali, la concessione è obbligata. Richiamando la pronuncia della Cassazione n. 18657/2026, il Collegio ha quindi escluso che le esigenze organizzative e la carenza di personale possano costituire autonomi motivi di diniego.
Respinta anche la tesi relativa al vincolo quinquennale previsto dall’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001. L’aspettativa comporta infatti una sospensione temporanea delle prestazioni, con conservazione del posto: il rapporto a tempo indeterminato con l’Azienda di provenienza rimane in essere. Per la stessa ragione, neppure la clausola del contratto individuale che impone la permanenza alle dipendenze dell’ASST per almeno cinque anni impedisce l’aspettativa.

Resta pertanto confermato il provvedimento che ordinava di concedere alla Dirigente l’aspettativa per tutta la durata del contratto a termine presso altra ASST.La decisione rafforza, anche nella fase di reclamo cautelare, la tutela dei diritti contrattuali delle Colleghe e dei Colleghi sostenuta dall’AAROI-EMAC.

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