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Anche il Meyer condannato per condotta antisindacale

A due mesi dalla precedente, un’altra sonora vittoria dell’AAROI-EMAC 

È ormai chiaro che in Toscana diverse Aziende ospedaliere non rispettino i diritti sindacali, in primis il diritto di scioperare. La Sentenza 3385/2017 del Tribunale di Firenze è la quarta nel giro di un anno che accoglie i ricorsi portati avanti dall’AAROI-EMAC Sezione Regionale Toscana. Nei primi due casi in riferimento allo sciopero del 16 dicembre 2015, negli ultimi due per lo sciopero degli Anestesisti Rianimatori del 16 dicembre 2016.

Il 26 aprile scorso il Giudice del Lavoro di Firenze ha dichiarato “l’antisindacalità della condotta dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze per violazione dell’art. 3 comma 3 dell’Accordo collettivo del 26 settembre 2001, ad oggi vigente, sia nei confronti del Sindacato A.A.R.O.I. EMAC, sezione regionale e provinciale, sia nei confronti dei singoli interessati ed aderenti al medesimo”.

La Sentenza ha quindi accolto integralmente il ricorso dell’Associazione nei confronti del Mayer per non aver comunicato all’organizzazione sindacale e a tutti gli interessati – entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero – i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti minimi. La comunicazione al personale interessato è, infatti, avvenuta il giorno antecedente alla data dello sciopero, il 15 dicembre 2016 alle ore 17:43. In tal modo, gli Anestesisti Rianimatori contingentati “si sono trovati nell’impossibilità di esercitare il diritto di farsi sostituire nelle ventiquattrore antecedenti la data dello sciopero, come previsto sempre dall’art. 3 c. 3 del C.C.N.L. 2001”.

Netta la posizione del Giudice anche rispetto ad alcune giustificazioni addotte dal Meyer sulla difficoltà di comunicare i contingenti minimi a causa della comunicazione effettuata a ridosso di alcune festività: “le giustificazioni in merito alla coincidenza con le festività comandate – si legge nella Sentenza -, peraltro, non possono essere di certo accolte, sia per l’imponente organizzazione che il Meyer vanta (come parte resistente afferma in atti), sia, come subito vedremo, perché il dies a quo relativo ai contingentamenti ben può essere spostato indietro nel tempo, sino al giorno dell’effettiva proclamazione dello sciopero, avvenuta il 2 dicembre… Ciò, peraltro, proprio in considerazione del fatto che lo sciopero si svolgeva in prossimità di festività comandate, che – con petizioni di principio che non convincono questo Giudice – avrebbero creato problemi per l’organizzazione dei contingentamenti, già solo per il fatto che una struttura ospedaliera come il Meyer opera h24 e, pertanto, anche nei giorni di festività”.

La Sentenza del Tribunale di Firenze è estremamente chiara e accoglie totalmente le nostre ragioni – afferma Fabio Cricelli, Presidente AAROI-EMAC Toscana -. Inoltre, rispetto ad altre sentenze pur favorevoli, in questa viene dichiarata l’antisindacalità della condotta della AOU Meyer sia nei confronti del Sindacato AAROI-EMAC sia nei confronti dei singoli interessati ed iscritti dei quali il Sindacato è portatore e promotore di tutela di interessi di natura collettiva. Pur avendo ottenuto pienamente ragione in sede processuale, rimane l’amarezza per il fatto che a decine di Colleghi – in questa regione e non solo – sia stata nella sostanza preclusa la possibilità di scioperare. È estremamente triste dover concludere che numerose Aziende finiscono per ignorare e disapplicare le disposizioni sullo sciopero, con il risultato (forse inconsapevole) di pregiudicare l’esercizio del relativo diritto. Continuo a ritenere che quattro sentenze di condanna in un anno non siano un caso ma la certezza che qualcosa, in Toscana, non funziona. Ma gli organi centrali preposti al controllo della legittimità delle procedure quali provvedimenti stanno prendendo per evitare che simili comportamenti si ripetano ancora in futuro?”.

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