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Marche: Accordo regionale incentivi seconda fase pandemica

ACCORDO REGIONALE INCENTIVI II° FASE EPIDEMICA COVID 19

Firmato il 16 novembre il protocollo d’intesa tra Giunta/Enti del servizio sanitario regionale ed Organizzazioni Sindacali della dirigenza sanitaria e del comparto, finalizzato al riconoscimento incentivante al personale impegnato nella gestione della epidemia da Sars COV-2.

L’AAROI-EMAC Marche ha partecipato attivamente alla stesura del testo salvaguardando alcuni principi quali quello di una adeguata valorizzazione professionale ed economica sia del dirigente che tratta pazienti COVID nel proprio ospedale durante l’orario di lavoro, sia di chi accetta di prestare la propria attività in modalità “aggiuntiva” (anche nel proprio ospedale), adeguando il compenso orario al decreto 104 del 14 agosto 2020.

Va comunque sottolineato lo sforzo che la Regione ha posto in essere, obbligata a fornire risposte ai bisogni di salute dei Pazienti COVID, praticamente raddoppiando le risorse economiche impegnate nella prima parte della pandemia, con un riparto ulteriore di circa 15 milioni di euro.

Durante la fase negoziale AAROIEMAC ha sottolineato la necessità di fare emergere nel testo le tre linee operative, riguardanti l’utilizzo del Dirigente necessario e imprescindibile per sostenere la risposta alla seconda fase pandemica: l’implemento dei posti letto regionale destinati alla cura di pazienti critici Covid positivi, attuato mediante rimodulazione delle attività ospedaliere e, contemporaneamente, la riattivazione del Covid Hospital a Civitanova Marche.

Nello specifico sono ben specificate le tre modalità di lavoro:

  1. Dirigente che ottempera al proprio orario contrattuale di lavoro nel proprio ospedale di appartenenza.

L’accordo riconosce la “gravosità e complessità dell’impegno” assicurando per ogni turno un incentivo pari a 40,00 euro, nonché i compensi per lavoro straordinario e per il tempo di vestizione/svestizione per un massimo di 40 minuti/turno.

Esempio: per 25 turni medi mensili il Dirigente avrà un compenso lordo pari a 1.000 euro, cui si sommano le indennità per eventuali notti (100 euro/notte) e l’eventuale straordinario (tempi di vestizione …).

  • Dirigente che ottempera al proprio orario contrattuale di lavoro nel COVID Hospital di Civitanova Marche.

Anche in questo caso l’accordo riconosce la “gravosità e complessità dell’impegno” incrementando il valore della quota di cui al punto 1 stante il disagio del trasferimento in altro ospedale, portandola per ogni turno ad euro 70,00 e lasciando invariati gli altri compensi, cui si somma l’indennità di trasferta.

Esempio: per 25 turni medi mensili il Dirigente avrà un compenso lordo pari a 1.750 euro, cui si sommano le indennità per eventuali notti (100 euro/notte), l’eventuale straordinario (tempi di vestizione …) e l’indennità di trasferta.

  • Dirigente che accetta di effettuare prestazioni aggiuntive oltre il proprio orario contrattuale di lavoro, sia nel proprio ospedale che al COVID Hospital di Civitanova Marche.

In questo caso al Dirigente saranno corrisposti 80 euro ogni ora di lavoro prestato, sia all’interno del proprio ospedale che presso il Covid Hospital; questa cifra, come recita il CCNL, è omnicomprensiva, anche dell’indennità di trasferta.  

Esempio: per 2 turni mensili di 12 ore il Dirigente avrà un compenso lordo pari a 24×80 euro, pari a 1.920 euro.

Inoltre il testo sottoscritto sottolinea ulteriori aspetti:

  1. I compensi sono retroattivi: per il personale che tratta pazienti COVD nel proprio ospedale, gli incentivi decorrono dal 16 ottobre 2020; per chi si è spostato al COVID Hospital dal 20 ottobre 2020.
  • Le risorse derivanti dal protocollo di intesa finanziano gli incentivi fino al 31/12/2020; sarà necessario rivedere il protocollo in base ad eventuali (quasi certe) ulteriori risorse governative alle regioni per l’anno 2021.
  • La corresponsione delle somme a ciascun Dirigente derivanti dall’applicazione del protocollo di intesa avviene entro il bimestre successivo al lavoro prestato.
  • Il reclutamento del personale per il COVID Hospital avviene:
  1. Su base volontaria in conseguenza di manifestazione di interesse, con comunicazione da parte dell’interessato al proprio Direttore o Direzione Sanitaria, anche in considerazione della rimodulazione delle attività nell’ospedale di appartenenza;
  2. Attraverso l’istituto della mobilità d’urgenza nel caso l’applicazione del punto a) non sortisse una adeguata copertura delle necessità sanitarie: in questo caso al Dirigente va fatta pervenire la disposizione inerente l’attivazione dell’istituto previsto dal CCNL. Si ricorda che la mobilità d’urgenza è prevista per un massimo di 30 gg nell’arco dell’anno solare, con possibilità di procrastinarne il limite solo con il consenso del Dirigente.

L’eventuale allungamento del periodo di necessità determina l’attivazione della “rotazione” del personale a cui viene indirizzata la mobilità d’urgenza.

  •   Al personale impiegato nel trattamento dei Pazienti COVID è assicurato lo screening così come derivante dai protocolli per l’infezione SARS-CoV-2.
  • Il contenuto del protocollo d’intesa è sottoposto a monitoraggio regionale.   

L’Accordo siglato

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