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CONVENZIONI ASSICURATIVE – MEDICI IN FORMAZIONE 2024

Dal 2022, i Medici in Formazione (Specializzandi) che sono stati assunti con CCNL (così come ab initio quelli assunti con diversi rapporti di lavoro) pagano il Premio assicurativo previsto per gli Specializzandi titolari esclusivamente di borsa di studio.
In altri termini, dal 2022 è stata eliminata la Categoria 3 (Codice 01 C) che prevedeva il pagamento per la RC di 920 € per i Medici Specializzandi con rapporto di lavoro presso enti pubblici o privati del SSN ai sensi del D.l. 35/2019 convertito con L. 60/2019 e s.m.i. (anche se assunto in base ad altre disposizioni differenti dal Decreto Calabria, purché con rapporto di lavoro di tipo subordinato), così riducendo il premio da pagare ma mantenendo le coperture necessarie.

Gli importi per le diverse categorie degli specializzandi sono i seguenti:

CATEGORIA 1 – Codice 01 A
Medico specializzando
È ricompreso il medico specializzando al 3°, 4° o 5° anno assunto nel SSN come: Dipendente da Ente Pubblico (CCNL Dirigenza Medica), Dipendente da Ente Privato (Contratto AIOP-ARIS-FDG, etc.) o con rapporti di lavoro diversi da quelli di dipendenza (es. a p. iva o co.co.co.).
Premi:
200,00 € per la RC
50,00 € per la TL

CATEGORIA 2 – Codice 01 B
Medico Specializzando inclusa attività compatibile con la scuola di specializzazione
È ricompreso il medico specializzando al 3°, 4° o 5° anno assunto nel SSN come: Dipendente da Ente Pubblico (CCNL Dirigenza Medica), Dipendente da Ente Privato (Contratto AIOP-ARIS-FDG, etc.) o con rapporti di lavoro diversi da quelli di dipendenza (p. es. a p. iva o co.co.co.).

In questa categoria si assicurano anche le seguenti attività:

  • sostituzione a tempo determinato del Medico di Medicina Generale;
  • servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica);
  • guardia medica turistica;
  • ogni altra attività svolta ai sensi e nei limiti dell’art. 12 comma 2 del D.l. 34/2023 (“Decreto Bollette”) convertito con L. 56/2023, esclusivamente presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale per conto di strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, in virtù di incarichi conferiti direttamente dalla struttura stessa senza il tramite di cooperative, società private o associazioni.
    Limitatamente all’attività svolta per conto di cooperative, società private o associazioni ed in assenza di un rapporto diretto con strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, la presente estensione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimite per Sinistro di € 500.000 (cinquecentomila).

Premi:
350,00 € per la RC
50,00 € per la TL

Ulteriori in formazioni:
Numero verde dedicato – 800 178 055
E-mail – aaroiemac@aon.it
Portale dedicato: www.aaroiemac.aon.it

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