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Sciopero 18 Dicembre 2023: AAROI-EMAC contro tre Aziende per condotta antisindacale

In occasione dello sciopero dello scorso 18 Dicembre numerose aziende su tutto il territorio nazionale non hanno correttamente adempiuto ai loro obblighi in tema di comunicazione dei colleghi “contingentati”, e ciò pur avendo la Presidenza Nazionale della AAROI-EMAC inviato, a tutte le aziende interessate, formale e puntuale comunicazione che richiamando pedissequamente il dettato normativo al riguardo le invitava a rispettarlo integralmente, preavvisando che in caso contrario le avrebbe citate in giudizio.

L’AAROI-EMAC ha quindi promosso tre cause, contro tre diverse aziende (quelle ove sono state segnalate le difformità più evidenti), contestando loro la violazione dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La norma consente di agire “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”, cosa che riteniamo si sia verificata nel caso di specie.

Nel settore dei servizi pubblici è prevista una disciplina limitativa del diritto di sciopero mirante a stabilire il delicato equilibrio tra il diritto costituzionale all’autotutela degli interessi collettivi (anche) dei medici e quello dei cittadini utenti dei servizi pubblici.

Pur se tale disciplina è ovviamente limitativa delle legittime iniziative di sciopero, l’AAROI-EMAC ha sempre e responsabilmente cercato non solo di rispettare al meglio i limiti e gli obblighi che ne derivano, facendosi parte attiva per la regolamentazione del suo esercizio in sede collettiva, in adempimento alle previsioni normative al riguardo, in primis quelle della legge 146/1990 e s.m.i.

Oltretutto, la nostra Associazione, proprio in considerazione degli interessi dei cittadini utenti dei servizi pubblici, aveva invitato tutti i Colleghi potenzialmente interessati ad astenersi dal lavoro nella giornata di sciopero – come da propria autodeterminazione etica – a garantire in tale arco temporale, aggiuntivamente ai servizi classificati come minimi ed essenziali a termini di legge, anche quelle prestazioni che pur non rientrandovi riguardano i “pazienti fragili”.

Se quindi è certamente corretto, in tale contesto, pretendere dalle OO.SS. – a tutela dei cittadini – il rigoroso rispetto delle regole legali, contrattuali e provvedimentali del sistema disciplinato della legge 146, altrettanta corretto è da pretendersi che le Pubbliche Amministrazioni (le quali hanno l’obbligo di rispettare e applicare le regole dirette a garantire all’utenza le prestazioni minime indispensabili) assicurino il pieno rispetto del diritto dei Colleghi all’esercizio del diritto di sciopero.

Ogni condotta che aggravi gli obblighi delle OO.SS. e dei lavoratori (oltre quanto previsto da norme e accordi) e ne riduca gli spazi di autodeterminazione si tramuta, di per sé, in una condotta diretta ad impedire o limitare l’esercizio del diritto di sciopero, quindi sanzionabile ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

L’accordo del 26.9.2001, sottoscritto in attuazione delle disposizioni della legge 146/90, all’art. 3 stabilisce espressamente che  In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda – ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti – individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Pur avendo l’AAROI-EMAC rispettato le prescrizioni normative, in particolar modo per quel che attiene agli obblighi di comunicazione, avendo trasmesso la proclamazione dello sciopero sia alle singole aziende sia all’apposito ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, negli episodi oggetto dei tre contenziosi la violazione è stata macroscopica, tanto da richiedere una immediata chiamata in causa delle Amministrazioni inadempienti rispetto agli obblighi di legge che dovevano rispettare.

È infatti fondamentale, attraverso queste azioni, tutelare sia l’Associazione nel suo complesso sia tutti i Colleghi che si sono visti pregiudicati nell’esercizio di un diritto fondamentale, sancito dalla Costituzione, il quale – nel caso specifico dello sciopero del 18 dicembre scorso – era motivato dalle importantissime contestazioni alla mancanza di volontà politica di salvaguardare, da ultimo con la Manovra Economica 2024, il Servizio Sanitario Pubblico.

Anche perché, se tale mancanza di iniziative politiche non sarà colmata con provvedimenti governativi adeguati a soddisfare le nostre richieste, è prevedibile che la mobilitazione che l’AAROI-EMAC non ha certo cessato a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio (che peraltro nella sua stesura definitiva è stata corretta in alcuni capitoli a favore dei suoi Professionisti proprio grazie al nostro sciopero del 18 dicembre) prosegua con altre giornate di protesta attuabili anche con nuovi scioperi, per i quali pretenderemo a maggior ragione che tutte le Amministrazioni si astengano da ogni condotta diretta ad impedirne o limitarne il pieno diritto

Vi informeremo del prosieguo e dell’esito delle azioni giudiziarie che sono state intraprese!

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